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Un irragionevole giudizio di congruità dell’offerta (lavoro festivo)

Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 16 aprile 2018, n. 142

Un irragionevole giudizio di congruità dell’offerta (lavoro festivo)

il bando di gara prevede il seguente termine di esecuzione dell’appalto: 120 giorni “naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori”.

Il disciplinare stabilisce l’attribuzione al minor tempo complessivamente offerto di un punteggio massimo di punti 10, rispetto al tempo di esecuzione previsto nel bando, fissato in 120 giorni naturali e consecutivi.

Come emerge dalla tabella riassuntiva allegata alle prime giustificazioni fornite sull’anomalia dell’offerta in data 15 marzo 2017 e dalla tabella recante il cronoprogramma dei lavori la ditta afferma che:

-saranno impiegati cinque operai (tre operai di III livello; un operaio generico ed un tecnico di cantiere);

-ogni singolo operaio lavorerà 8,00 ore per 100 “giorni naturali e consecutivi” (così come risulta all’ultima riga della tabella del cronoprogramma dei lavori presentata dalla ditta controinteressata) per un totale di 800,00 ore per ciascun operaio per l’intera durata dell’appalto.

Il Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 16 aprile 2018, n. 142, previa riepilogo della disciplina applicabile alla fattispecie, così si esprime:

Orbene, per effetto delle disposizioni sopra citate il costo del lavoro è ritenuto indice di anomalia dell’offerta:

– quando non risultino rispettati i livelli salariali che la normativa vigente rende obbligatori;

– quando non risultino rispettati gli obblighi “in materia … del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi”.

La ratio della norma, che impone ai concorrenti di indicare già nell’offerta l’incidenza del costo del lavoro, risponde a finalità di tutela dei lavoratori e, quindi, a valori sociali e di rilievo costituzionale.

Secondo la condivisibile giurisprudenza (ex multis: Consiglio di Stato, sez. III, 15/05/2017, n.2252, che si è pronunciato in relazione al previgente articolo 86, comma 3, del d.lgs 163/2006) la qualità del servizio offerto dipende anche dall’utilizzo di personale qualificato ed equamente retribuito, sicché la norma che prevede l’obbligo di indicare costi di lavoro conformi ai valori economici previsti dalla normativa vigente deve valere ed essere apprezzata con particolare rigore. La stessa giurisprudenza ha chiarito che sebbene non risulta prescritto in modo espresso l’obbligo dei concorrenti di attenersi rigorosamente alle tabelle ministeriali vigenti, tuttavia la lettura della norma impone un’interpretazione ragionevole e compatibile con le coordinate costituzionali a presidio dei diritti fondamentali dei lavoratori sanciti nella stessa Costituzione.

Ciò premesso in linea generale, nella specie, ne deriva, alla luce delle giustificazioni del 15 marzo 2017, che:

-l’indicazione, in conformità a quanto richiesto dal bando, dei giorni di lavoro come “naturali e consecutivi” (non “lavorativi”) determina logicamente, che l’orario di lavoro settimanale di ciascun operaio supera le 40 ore ordinarie settimanali previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria (art. 3 del D.Lgs. 08/04/2003, n. 66) e dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili e affini;

-di conseguenza, l’orario settimanale di ciascun operaio ammonta a circa 56,00 ore, di cui necessariamente circa 16,00 sono ore di lavoro straordinario svolte nelle giornate di sabato e domenica.

La stazione appaltante, quindi, avrebbe dovuto rilevare l’anomalia dell’offerta economica, sulla base dei seguenti elementi:

a) se in 100 giorni “naturali e consecutivi” ci sono (almeno) 14 sabati e 14 domeniche, l’impresa controinteressata avrebbe dovuto maggiorare il costo orario del lavoro, dell’incremento, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro edili e affini per il lavoro straordinario e per il lavoro festivo; ciò avrebbe determinato un notevole incremento del costo complessivo della manodopera e correlativamente una riduzione dell’utile d’impresa;

b) il costo del lavoro con i chiarimenti del 15 marzo 2017 è stato giustificato in relazione ad un costo orario inferiore rispetto a quello vigente, avendo l’impresa preso a riferimento i dati previsti nella tabella approvata dal Ministero del lavoro nel 2014, non più vigente.

I sopra descritti rilievi inducono a ritenere ictu oculi manifestamente illogico ed irragionevole l’impugnato giudizio di non anomalia dell’offerta laddove la stazione appaltante non ha riscontrato la mancata retribuzione del lavoro straordinario e festivo, imposta dalla normativa (europea e nazionale) e dai contratti collettivi, il che avrebbe costituito ragione sufficiente per indurre la stazione appaltante ad escludere la controinteressata.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it