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La riduzione della garanzia in caso di certificazione ISO 14001

Tar Lazio, Roma, sez. I-Quater, 10 aprile 2018, n. 3941

La riduzione della garanzia provvisoria prevista dall’art. 93 del Codice in relazione al possesso della certificazione ISO 14001 è cumulabile con quella prevista per il possesso della certificazione ISO 9001?

Risposta negativa arriva dal Tar Lazio, Roma, sez. I-Quater, 10 aprile 2018, n. 3941

“Quanto, infine, alla ventilata contrarietà della norma di bando in esame al d.lgs. 50/2016, pure sollevata dall’odierno ricorrente, la Sezione ha ancora rilevato, nella già citata sentenza n. 1269/2018, che l’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016, stabilito che “L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000…” prevede poi che “Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001”.

Da ciò si è tratto che, con le predette disposizioni, il legislatore ha riconosciuto espressamente la cumulabilità, con la riduzione del 50 per cento prevista in caso di possesso dell’ISO 9000, della riduzione del 30 per cento per gli operatori in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), non estendendo tale esplicito riconoscimento per la riduzione del 20 per cento prevista per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENIISO 14001.

Con la conseguenza di riconoscere corretta la posizione delle Commissione giudicatrice di cui trattasi di attenersi a un criterio interpretativo letterale delle disposizioni contenute nella norma di legge (le quali, ulteriormente, trovano chiara eco nella “lex specialis”), secondo il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, in base al quale se, in un disposto normativo, non è stata prevista una fattispecie o non è stato analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto normare e che pertanto non si debba procedere a interpretazioni estensive.

Può qui aggiungersi che, come riferito anche in questa sede dalla resistente Regione, tale posizione ha fatto seguito a una disamina da parte della Commissione inerente il meccanismo premiante previsto dall’articolo 93, comma 7, del codice appalti, che è stato ravvisato fondamentalmente nella similarità di scopi e requisiti tra ISO 14001 ed EMAS, e nella presenza, nel secondo, di ulteriori garanzie di conformità legislativa e di comunicazione all’esterno degli impegni presi nei confronti dell’ambiente.

Ne consegue che il ricorso al soccorso istruttorio risulta nella specie fondato, come riconosciuto dalle già citate sentenze della Sezione e, in linea generale, dalla giurisprudenza che ammette il rimedio per il caso di irregolarità della cauzione provvisoria (C. Stato, III, 27 ottobre 2016, n. 4528; 23 novembre 2017, n. 5467; Tar Campania, Napoli, III, 27 luglio 2017, n. 3990; Tar Piemonte, Torino, 13 novembre 2017, n. 1192)”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it