La mancata rispondenza dell’offerta tecnica ad una caratteristica di minima prescritta dal capitolato rivela l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa concorrente rispetto alle esigenze manifestate dall’Amministrazione negli atti di gara. Da ciò consegue la doverosa estromissione dell’offerente dalla selezione, anche se la lex specialis non contiene una espressa previsione in proposito.
Questo il principio ribadito da Tar Liguria, Sez. I, 28/01/2022, n. 64, nell’accogliere il ricorso:
È dunque incontrovertibile che la certificazione PCI-PTS integra un requisito minimo, in quanto elencata fra le specifiche tecniche essenziali richieste dalla legge di gara e viepiù espressamente qualificata tale nel paragrafo 7 del capitolato.
Ne discende che, nella procedura in esame, l’offerta tecnica doveva comprendere un lettore della validatrice munito del prefato certificato, a pena di esclusione dal confronto competitivo.
In proposito, non vale all’ente resistente ed alla controinteressata obiettare che la lex specialis non contiene un’esplicita comminatoria di esclusione per il caso di difetto della certificazione PCI-PTS.
Secondo pacifico principio giurisprudenziale, infatti, , a prescindere da un’espressa clausola di esclusione, in quanto in tale ipotesi difetta un elemento indispensabile per definire il contenuto delle prestazioni su cui deve perfezionarsi l’accordo contrattuale (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2021, n. 295; Cons. St., sez. III, 11 dicembre 2019, n. 8429; Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; Cons. St., sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633; Cons. St., sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804; Cons. St., sez. III, 1° luglio 2015, n. 3275).