Un soggetto aggregatore regionale ha disposto, in seguito all’aumento del prezzo del gas metano conseguente al conflitto bellico russo-ucraino, la sostituzione della prevista formula revisionale del PFOR con l’indice PSVDA, così ripristinando a suo dire l’alterato equilibrio contrattuale.
T.A.R. Emilia Romagna, II, 09 dicembre 2024, n. 920 accoglie il ricorso proposto dal gestore del servizio avverso al relativo provvedimento, convenendo con la principale argomentazione del ricorrente secondo cui un siffatto potere di “ius variandi” non trovi riferimento né nelle disposizioni della lex specialis (ovvero nella Convenzione e nel Capitolato) né tantomeno nella normativa “ratione temporis” applicabile.
Quanto alle norme convenzionali il Collegio ha ritenuto che nessuna di esse fosse “idonea a legittimare in forza della lex specialis la modifica unilaterale della clausola di revisione operata“,
Del pari, ad avviso del Collegio, “neppure possono valere a legittimare la determina impugnata, i richiami operati alla normativa generale vigente “ratione temporis”, e in particolare all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, all’art. 311 D.p.r. n. 207/2010 (richiamato come visto dall’art. 4 comma 9 della Convenzione) e all’art. 1161 c.c.“.
Conclusivamente il Collegio ha ritenuto che “L’Amministrazione per far fronte alla riscontrata e pacifica maggiore onerosità del contratto per i descritti eventi imprevedibili avrebbe semmai potuto, in alternativa allo specifico meccanismo conservativo di cui al citato comma 511, rivolgersi al giudice ordinario per la risoluzione del contratto per eccesiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art 1467 c.c. la cui applicabilità (limitata ai contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita) non appare esclusa per gli appalti pubblici (cfr. Cassazione civ. sez. I, 18 maggio 2016, n. 10165; T.R.G.A. Bolzano, 2 novembre 2022, n. 271,) e che non assegna al contraente il diritto potestativo di determinare la risoluzione del contratto mediante atto unilaterale di recesso, ma subordina un effetto di tal fatta a una pronuncia dell’autorità giudiziaria di natura costitutiva,” (cfr. T.A.R. Trentino-Alto Adige Bolzano 2 novembre 2022, n.271;Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 luglio 2022, n. 5667; id. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 16 giugno 2022, n. 4095; T.A.R. Lombardia, Brescia, 10 marzo 2022, n. 239).
Pertanto, conclusivamente, sulla base di tutte le argomentazioni svolte, gli atti impugnati vanno annullati nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, con ogni conseguenza di legge in ordine alle rispettive pretese creditorie, risultando fondate le doglianze di parte ricorrente in ordine all’illegittimità del potere unilaterale esercitato“.
Si rinvia per i dettagli alla lettura integrale della complessa pronuncia.