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Illeciti professionali: definitività del provvedimento e ipotesi di transazione

Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 23 marzo 2018, n. 792

Illeciti professionali: una transazione conclusa dopo la sentenza di primo grado è idonea ad escludere la definitività del provvedimento richiesta dall’art. 80 del Codice?

La ricorrente lamenta l’illegittima ammissione del controinteressato alla gara, che avrebbe dovuto esserne escluso ai sensi del disposto di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del nuovo codice dei contratti pubblici, per l’illecito professionale che avrebbe portato a disporre la risoluzione in danno di -OMISSIS-, in relazione all’ “appalto dei servizi integrati di assistenza, ristorazione, pulizia, lavanderia ed altri servizi ausiliari annessi”.

Il Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 23 marzo 2018, n. 792 non conviene con la ricorrente per le seguenti motivazioni.

Innanzitutto, la risoluzione per inadempimento subita da -OMISSIS- non può considerarsi rientrante nella fattispecie descritta dall’art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici, in quanto l’accertamento giudiziale alla stessa connesso è da considerarsi sprovvisto del richiesto carattere della definitività.

Risulta infatti dalla documentazione versata in atti che -OMISSIS- ha contestato in giudizio la risoluzione disposta dall’allora stazione appaltante, e, che, ad esito della sentenza di primo grado, in cui è stato effettivamente accertato un suo parziale inadempimento, non vi è stata prosecuzione del processo in grado di appello soltanto per la transazione intervenuta tra le parti interessate.

Poiché tale transazione è stata stipulata, a definitiva tacitazione di ogni altra pretesa, proprio per evitare un altro grado di giudizio – e non perché -OMISSIS- avesse prestato acquiescenza alla prima sentenza emessala stessa deve considerarsi come implicante una non definitività dell’accertamento giudiziale sulla responsabilità dell’inadempimento, con conseguente inutilizzabilità da parte della odierna stazione appaltante del presunto inadempimento quale causa tipizzata di grave illecito professionale.

D’altra parte, una transazione avente le caratteristiche di quella intervenuta ad esito della vicenda contrattuale in esame, con tutta evidenza consistente in un accordo che ha dato luogo ad effettive, reciproche concessioni – come evincibile dal relativo documento prodotto in giudizio (cfr. all. 21 della ricorrente principale) -, è sempre idonea ad escludere la definitività di un accertamento giudiziale, sia che essa sia intervenuta prima dell’instaurazione del contenzioso sia che essa sia intervenuta nel corso di tale contenzioso, non potendosi considerare in modo differente due ipotesi tra di loro sovrapponibili.

Ne deriva pertanto che il raggruppamento aggiudicatario non aveva alcun obbligo di rendere edotta l’amministrazione convenuta del precedente esito contrattuale“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it