Incompatibilità tra attività di progettazione e quella di direzione lavori?
La ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione in favore di un RTP per violazione del disposto di cui all’art. 4 dell’Allegato I.2 D.lgs. n. 36/2023, in quanto la parte aggiudicataria è stata anche progettista incaricata della redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori oggetto della gara per cui è causa, in violazione della regola secondo cui sono incompatibili i ruoli di progettista e direttore dei lavori nel caso di interventi che superano gli importi di cui all’art. 14 del Codice ovvero che abbiano particolare rilevanza dal punto di vista conservativo, architettonico e storico-artistico, come in tesi i lavori per cui è causa.
T.A.R. Campania, I, 18 marzo 2025, n. 2263 respinge la censura.
“L’art. 4 dell’Allegato I.2 D.lgs. n. 36/2023 prevede che “Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice”.
Nella citata previsione normativa, che riguarda il rapporto tra RUP, progettista e direttore dei lavori, non è riconducibile il profilo di incompatibilità prospettato dalla ricorrente principale, che riguarderebbe la coincidenza della figura dell’aggiudicatario e del progettista, e in particolare testualmente la circostanza che «gli attuali aggiudicatari dell’appalto di cui si controverte, originariamente secondi graduati, sono (con riferimento alla capogruppo Gnosis e ad una delle mandanti Innovus) i medesimi progettisti incaricati della redazione del progetto definitivo ed esecutivo del complessivo intervento sul Palazzo Teti Maffuccini».
La norma invocata dalla ricorrente principale ha un ambito soggettivo non pertinente alla fattispecie concreta in esame (nella quale, in un appalto ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza “in fase di esecuzione”, la società Gnosis, mandataria del raggruppamento aggiudicatario, unitamente ad una delle mandanti, Innovus, ha redatto il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento), in quanto la norma riguarda le funzioni del Responsabile Unico del Progetto (RUP), al quale, limitatamene agli appalti superiori alla soglia di cui all’art. 14 del codice, è impedito lo svolgimento congiunto delle funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori; quindi la norma in esame è riferita al RUP, e parte ricorrente principale non spiega come possa applicarsi anche all’operatore economico che abbia partecipato ad una procedura di gara.
Premesso che in astratto non sussiste l’incompatibilità prospettata dalla ricorrente principale in quanto la norma da questa invocata non è applicabile alla fattispecie per cui è causa, va evidenziato che in concreto non è allegato e dimostrato alcun conflitto di interessi, non avendo la ricorrente principale allegato alcun profilo di concreto ed effettivo vantaggio ingiustificato che l’aggiudicataria avrebbe avuto rispetto agli altri concorrenti per il fatto che la società mandataria del raggruppamento aggiudicatario, unitamente ad una delle mandanti, ha redatto il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento, non essendo prospettata in concreto alcuna circostanziata e specifica lesione delle regole di concorrenza e di par condicio tra gli operatori in gara. Viceversa, a conferma che nessun concreto vantaggio concorrenziale abbia tratto l’aggiudicataria, va evidenziato che:
– i criteri di valutazione dell’offerta tecnica non premiavano il lavoro progettuale, ma si concentravano sull’esperienza dei candidati nella direzione lavori e nel coordinamento della sicurezza durante l’esecuzione;
– la stazione appaltante ha previsto tempi adeguati per la presentazione delle offerte, dando a tutti i concorrenti la possibilità di elaborare le informazioni necessarie;
– il progetto esecutivo è stato incluso nella documentazione di gara, permettendo a tutti i partecipanti di basare le loro offerte sui dati progettuali più recenti.”