Il Consiglio di Stato avalla la (non condivisibile) linea dura sull’avvalimento delle capacità tecniche
La pronuncia appellata e confermata è la seguente: Tar Veneto, Venezia, sez. I, 23 aprile 2018, n. 439 qui criticamente commentata.
Il Consiglio di Stato, sez. V, 06 ottobre 2018, n. 5750, invero frettolosamente e senza alcun apporto motivazionale, si è limitato a sostenere che “con il contratto di avvalimento si è previsto che l’ausiliaria avrebbe messo a disposizione dell’avvalente i seguenti requisiti “l’avvenuta esecuzione negli ultimi 3 (tre) anni (2016-2015-2014), antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, del servizio del trasporto scolastico effettuato nel Comune di Roma capitale, con una utenza complessivamente servita non inferiore a 2.700 (duemilasettecento) unità; – l’importo fatturato (al netto degli oneri fiscali), negli ultimi 3 (tre) anni (2016-2015-2014), antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara di Euro 10.989.019,08, per il servizio del trasporto scolastico effettuato nel Comune di Roma capitale”.
E’ evidente che, in primo luogo, l’avvalimento abbia riguardato sia il requisito della capacità economico-finanziaria (il fatturato del triennio), sia il requisito tecnico-professionale (la pregressa esperienza maturata nei servizi di trasporto scolastico analoghi a quello oggetto di gara).
Nel contratto, come è stato ben evidenziato dal TAR e come si condivide, non sussiste alcun impegno dell’ausiliaria ad eseguire direttamente i servizi per cui le sue capacità sono richieste; né si rinviene tale impegno nella dichiarazione di avvalimento della Paolo Scoppio e Figlio Autolinee S.r.l., in difformità rispetto all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, il quale impone che l’impresa ausiliaria si assuma l’obbligo dell’esecuzione in proprio della prestazione oggetto dell’avvalimento. Né è sostenibile che la riferita lacuna del contratto di avvalimento possa essere colmata attraverso il “soccorso istruttorio”, trattandosi di assenza di un elemento essenziale di tipo negoziale, funzionale alla validità della dichiarazione.
7. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello principale deve essere respinto, in quanto infondato, e l’appello incidentale deve essere dichiarato improcedibile”.