Importante sentenza del Tar Puglia. Importante perché affronta in maniera analitica la decisione di un’Azienda Sanitaria di procedere all’affidamento in house providing del Servizio CUP, stabilendo la legittimità della scelta.
La società aggiudicataria del precedente appalto finalizzato alla gestione del CUP contesta la scelta dell’Azienda Sanitaria proponendo diversi motivi di ricorso.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13/11/2020, n.1419 respinge il ricorso, evidenziando in particolare le finalità sottese all’articolo 192 del Codice dei Contratti per gli affidamenti in house:
4.1.2. – La censura sub 2) del ricorso introduttivo va disattesa.
Anche alla luce di quanto sin qui evidenziato, appare smentita l’affermazione della parte ricorrente, nell’esordio del secondo motivo di ricorso, secondo cui l’ASL …. avrebbe disposto l’affidamento diretto del servizio a xxxxxx al fine dichiarato “di conseguire un risparmio in termini di risorse economiche”.
L’articolato impianto motivazionale descritto sub 4.1.1) dimostra, invece, che il fine precipuo sotteso all’internalizzazione del servizio è quello di assicurare un nuovo assetto organizzativo del complesso delle attività di front-office, più rispondente alle maturate esigenze di rivisitazione del concetto di accoglienza nelle strutture sanitarie.
Del pari è smentita la doglianza, nella parte in cui si sostiene che sarebbero stati violati i precetti di cui all’art. 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, posto che – come visto – l’ASL ….. ha dato ampiamente conto, nella motivazione del provvedimento impugnato, sia “delle ragioni del mancato ricorso al mercato” sia “dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.
A ben vedere, è piuttosto l’impostazione della censura in esame che non coglie nel segno della citata disposizione, allorquando prova a spostare il ragionamento sul piano del costo del servizio e della mera convenienza economica, laddove invece la norma in esame (così come le linee guida regionali) impone di valutare la “congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione”.
Il criterio del mero confronto tra i costi del servizio in house e i costi del servizio affidato all’esterno, infatti, si fonda esclusivamente su parametri “quantitativi”, mentre la valutazione della congruità economica dell’offerta sottende una ponderazione integrata dell’efficienza economica e dell’adeguatezza del servizio, nell’ambito del quale vengono correttamente in rilievo anche parametri “qualitativi” che misurano e valutano gli aspetti legati all’efficacia del servizio, al beneficio per l’utenza e – più in generale – all’efficienza produttiva dell’attività svolta.
Sotto tale profilo, la riorganizzazione organica e coordinata di tutti i servizi di front-office ………., assicura – anche attraverso economie di scala – una maggiore efficienza economica e adeguatezza del servizio nel suo complesso.
Di tali pregnanti considerazioni si trova, ancora una volta, adeguata illustrazione negli atti impugnati che rendono ragione anche degli indubbi benefici per la collettività e per l’utenza.
Ne discende la reiezione di ogni censura sul punto.
Ad ogni buon conto, l’ASL ha valutato, anche in termini comparativi, la congruità e l’efficienza economica della soluzione prescelta. E ciò ha fatto sia in relazione al costo attuale del servizio (………..) su cui si tornerà in seguito, sia in relazione ai prezzi di mercato, prendendo a riferimento, per esempio, la gara bandita dall’ASL di xxx per il servizio CUP (cfr. relazione del 7.6.2019).
Ebbene, nella gara dell’ASL xxx, com’è facile verificare, sia il prezzo a base d’asta, sia la media dei prezzi offerti dai concorrenti, sia, infine, il prezzo di aggiudicazione sono superiori a quello indicato nel progetto di XXX.
In entrambi i casi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’offerta XXXX si è rivelata congrua sul piano della economicità del servizio.
Il motivo di doglianza sottende in realtà un equivoco di fondo: il servizio affidato in house consiste esclusivamente nella gestione delle attività connesse al centro unico di prenotazione aziendale, senza includere la gestione del sistema informativo automatizzato e del correlato supporto tecnico. Né è inclusa qualsivoglia attività di progettazione, implementazione e sviluppo dei software che – per la sua connotazione – richiede profili professionali più elevati e risorse strumentali e tecnologiche avanzate. Non si tratta, cioè, di un servizio informatico.