Il 2% previsto per la garanzia provvisoria va calcolato sul valore stimato ex art. 35 o sul valore “certo” del contratto?
Il valore ex art. 35 comprende ogni forma di opzione o rinnovo del contratto. La cauzione va invece calcolata sul valore epurato da dette voci solo eventuali.
In tali termini Tar Basilicata, Potenza, Sez. I, 01 dicembre 2017, n. 508, secondo il quale “l’art. 93, comma 1, D.Lg.vo n. 50/2016 statuisce che la garanzia provvisoria del 2% deve essere calcolata con riferimento all’importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 85.000,00, stimato sulla durata contrattuale di 12 mesi, e non sull’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale proroga di 3 mesi”.