Gara telematica e pubblicità delle sedute: il principio della non necessità della seduta pubblica in caso di gara telematica è ormai pacifico, come recentemente ribadito anche dal Consiglio di Stato.
Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Tar Campania, Napoli, Sez. I, 12 dicembre 2017, n. 5877 secondo il quale:
“l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche è insuscettibile di infirmare l’espletata procedura di affidamento ex art. 58 del d.lgs. n. 50/2016: ed invero, la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura; le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4990/2016; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, n. 664/2017)”.