A distanza di una settimana dalla sentenza Tar Sardegna, Cagliari, Sez. I, 23/10/2017, n. 664, qui commentata, si ritorna sul rispetto del principio di pubblicità delle sedute nell’ambito delle gare telematiche.
Il Tar Puglia, Bari, Sez. III, 2 novembre 2017, n. 1112, aderisce all’ormai pacifico orientamento secondo il quale “La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. Alla luce delle superiori considerazioni, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che, in siffatte ipotesi, quandanche la lex specialis recasse la previsione di una distinta fase pubblica destinata all’apertura delle offerte, l’eventuale omissione sarebbe comunque irrilevante (T.a.r. Lombardia, Brescia, 12 gennaio 2016, n. 38). In definitiva, il principio è che la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura; le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990)”.
In punto di diritto, poi, si rileva in ogni caso che il ricorrente ha omesso di precisare in che modo l’asserita violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza (già non ravvisabili in punto di fatto – per quanto innanzi detto) abbia inciso negativamente sulla sua partecipazione alla procedura, ciò che sarebbe stato quanto mai necessario considerando che la procedura oggetto della presente controversia è stata gestita con sistemi telematici, per i quali l’art. 58 d. lgs. 50/2016 non ha infatti codificato alcuna fase pubblica.