Un’azienda deduce la violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara, laddove assume di non essere mai stato convocato per la seduta di apertura delle offerte economiche.
Il Tar Sardegna, Cagliari, Sez. I, 23/10/2017, n. 664 respinge il ricorso sostenendo che “la giurisprudenza amministrativa si è espressa, ormai da tempo, nel senso della non necessarietà, nell’ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l’apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).
Come correttamente rilevato dalla difesa della controinteressata, il predetto orientamento è stato trasfuso, a livello normativo, nell’art. 295, comma 7, D.P.R. 207/2010 (e successivamente dall’art. 58 d.lgs. 50/2016 per quanto non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.
In definitiva, il principio è che la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura; le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).
Particolarmente convincente è quanto affermato dalla pronuncia del T.a.r. Lombardia Brescia, 12 gennaio 2016, n. 38 secondo cui “non essendo possibile dubitare, grazie ai vincoli del sistema informatico, della genuinità dei dati che costituiscono le offerte, la sanzione dell’annullamento dell’intera gara sarebbe sproporzionata e priva di utilità, in quanto non ristorerebbe alcun danno, né a vantaggio dell’interesse pubblico né a favore dei singoli concorrenti”.
La fattispecie all’esame del Collegio è certamente inquadrabile nell’ambito dell’orientamento sopra esposto, con la conseguenza che il mancato perfezionamento, in favore del RTI ricorrente, della comunicazione relativa alla seduta pubblica, non ha determinato alcuna lesione dell’interesse alla verifica dell’integrità dei plichi, interesse – lo si ribadisce – perfettamente tutelato e garantito dalle modalità di espletamento della procedura di gara”.