Fidarsi di Avcpass è bene. Non fidarsi è meglio…
Una società impugna la propria esclusione dalla gara e la revoca dell’aggiudicazione emessa in suo favore, in considerazione dell’irregolarità contributiva della ricorrente accertata dalla stazione appaltante tramite il sistema Avcpass.
Nel corso del procedimento è sostanzialmente emersa una discrasia tra quanto provato da parte ricorrente, nel senso della regolarità delle certificazioni, e quanto risultante dal sistema AVC Pass dal quale si dovrebbe ricavare un’irregolarità contributiva.
Parte ricorrente evidenzia tra l’altro che il sistema AVCPass si basa sulla notifica della cartella e, quindi, anche su cartelle ancora impugnabili, che comportano la negatività della posizione sul sistema in questione ma non comportano l’esclusione del ricorrente.
Il Tar Lazio, Roma, sez. III-bis, 08 novembre 2018, n. 10800 conviene con la società ricorrente.
“Si precisa che la cartella di pagamento (che infatti non è atto del titolare della pretesa tributaria, ma del soggetto incaricato della riscossione) “costituisce solo uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale, cioè non possiede […] alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui l’obbligazione è stata enunciata” (ex multis, Cass., SS.UU., 8 febbraio 2008, n. 3001), laddove è l’avviso di accertamento l’atto mediante il quale l’ente impositore notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un’attività di controllo sostanziale.
E’ invece l’avviso di accertamento il titolo esecutivo della pretesa tributaria, ossia l’atto formale con cui l’amministrazione finanziaria muove una precisa contestazione al contribuente in merito all’adempimento di una specifica obbligazione fiscale: con esso vengono indicati al contribuente i dati di fatto e di diritto per i quali è richiesto un versamento, nonché la misura dello stesso (art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e l’imponibile. Al fine di verificare la regolarità rileva l’attestazione dell’agenzia delle entrate. Il Sistema AVCPASS è fisiologicamente destinato ad essere utilizzato solo nella fase di produzione delle dichiarazioni e non riguarda le successive verifiche svolte dalla Stazione appaltante, che non è vincolata alle risultanze del sistema AVCPASS. In ossequio ad un principio sostanzialistico in tema di possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, recentemente valorizzato, non può certo darsi prevalenza alle modalità meramente formali di verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2016, n. 3421).
Nel caso di specie, parte resistente ha originariamente previsto un modo per regolarizzare la posizione chiedendo alla ricorrente di provare la propria regolarità fiscale attraverso le procedure preordinate alla rettifica della propria posizione presso i competenti Uffici delle Agenzia delle Entrate entro un breve termine. Deve tuttavia ritenersi che tale termine sia eccessivamente breve in relazione all’onere posto a carico della ricorrente per una vari motivi: numero e dislocazione spaziale delle Agenzie interessate; posizione di un onere a carico della ricorrente consistente nel fatto del terzo, sul quale solo entro certi limiti può incidere, nel senso che, pur in presenza di una tempestiva proposizione della domanda, non è la stessa in grado di incidere sui tempi di risposta dell’agenzia.
Nel caso di specie, in ogni caso, in corso di giudizio la ricorrente ha prodotto quanto richiesto in fase procedimentale dall’amministrazione, con la conseguenza che il ricorso deve trovare accoglimento e gli atti impugnati devono essere annullati”.