L’aggiudicazione disposta ha presupposto un ribasso del 100% sulla voce “spese e oneri accessori”.
Secondo TRGA Trento, 17 dicembre 2024, n. 194 una siffatta offerta “sconta in particolare l’illegittimità derivante dalla violazione, quanto all’offerta economica presentata, della normativa che riguarda la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Infatti, a prescindere dall’eventuale infrazione della legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che, nella prospettazione di parte ricorrente, conseguirebbe all’inosservanza del procedimento di verifica dell’anomalia, è essenzialmente quest’ultimo, terminato con l’accertamento che “l’offerta economica presentata non pregiudica la corretta esecuzione dell’appalto”, a non risultare condotto e concluso in conformità alle regole che lo disciplinano. Tanto basta per l’accoglimento del motivo e con esso dell’intero ricorso“.
Secondo il Collegio, più nello specifico, “nelle spese e oneri accessori vanno di norma incluse anche le spese a carico dell’aggiudicatario secondo il Disciplinare quali quelle riferite alla garanzia definitiva, quelle obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento che devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto”.
Il sub-procedimento di verifica dell’anomalia è stato quindi ritenuto dal’T.A.R. erroneo nella misura in cui ha ritenuto che “l’offerta economica presentata non pregiudica la corretta esecuzione dell’appalto” in quanto non “conforme all’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 poiché avrebbe dovuto concludersi con l’esclusione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo atteso che le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti evidenziando immediatamente l’incongruità dell’offerta”.
Il Collegio ha peraltro non ritenuto accettabili motivazioni estranee all’offerta, non essendo “ammissibile il ricorso, al fine di compensare eventuali voci in perdita, all’utile generale di impresa o all’utile complessivo risultante dal bilancio della società“, ed ha più nello specifico ritenuto inammissibile la seguente motivazione: “nella valutazione del ribasso offerto ha considerato anche la possibilità di implementare il proprio curriculum aggiungendo servizi di progettazione per lavori di riqualificazioni urbane in ambito montano aprendosi potenzialmente ad ambiti di lavoro similari gestiti da Enti estranei dall’attuale portafoglio clienti del rtp” e che “in virtù della sua organizzazione d’impresa, ha ritenuto di ribassare le spese generali del 100%, senza intaccare il corrispettivo professionale, imputando tali importi dalla voce ‘promozione e marketing’ del proprio bilancio previsionale e di investire le spese generali calcolate a partire dalle condizioni favorevoli di cui sopra, come forma di allocazione di risorse verso un determinato mercato col fine ultimo di ottenere visibilità e semmai profitti futuri”.
E ciò in quanto “le spiegazioni ricevute circa l’arricchimento del proprio curriculum e l’imputazione degli importi della componente azzerata al bilancio previsionale, essendo tali circostanze estranee all’offerta, in sostanza non risultano idonee a dar conto di come verranno sostenuti i costi di registrazione del contratto e così le spese della garanzia definitiva e le altre spese vive dianzi citate”.
Anche sul punto, l’ennesimo, vi è contrasto giusrisprudenziale (cfr. questo articolo e questo articolo)…