Di particolare interesse la Sentenza in commento, perché fa esplicito riferimento a quanto previsto dal D.L. 76/ 2020 ed alle modifiche dallo stesso introdotte all’articolo 183 comma 15, finalizzate ad ampliare le possibili “proposte” di operatori privati.
Il ricorso ( notificato a maggio 2019 ) impugna il provvedimento con il quale un Comune ha respinto istanza di avvio di una procedura di project financing ad iniziativa privata ex art. 183 del d.lgs. n. 50/2016 per la costruzione e gestione di un porto turistico.
La difesa del Comune solleva eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto con delibera consiliare dell’ottobre 2019, il Comune ha optato per un procedimento di iniziativa pubblica, avendo inserito la costruzione del porto turistico nel documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022.
Tar Liguria, Sezione I, 14/ 09/ 2020, n.611 stabilisce che l’ eccezione del Comune non può essere accolta per le seguenti motivazioni:
L’art. 8, comma 5, lett. d) del d.l. n. 76/2020, in vigore dal 17 luglio 2020, ha novellato l’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016, introducendo espressamente la possibilità per gli operatori economici di presentare proposte intese anche alla realizzazione di interventi già contemplati negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici.
Ne consegue che, in seguito alla recente modifica normativa, l’opzione espressa dall’amministrazione per un project financing ad iniziativa pubblica non risulta di per sé ostativa alla proposizione di progetti ex art. 183 cit. da parte di privati.
Sebbene il ricorso non sia accolto perché il ricorrente non ha le caratteristiche necessarie per candidarsi a promotore di un procedimento di finanza di progetto, la Sentenza è importante perché richiama una delle innovazioni più importanti del “Decreto Semplificazioni”.
Il D.L. 76/2020, infatti, prevede, all’art. 8 comma 5, lett d), una modifica all’articolo 183 comma 15 comma 1 del Codice dei Contratti, per cui dal 17 luglio 2020 “Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente”.
Il “vecchio” comma 15 prevedeva la presentazione di proposte soltanto per lavori pubblici “non presenti negli strumenti di programmazione”.
Con la modifica apportata dal “Decreto Semplificazioni”, si aprono maggiori spazi per gli interventi del privato, ed il Tar Liguria, in questo senso , “certifica” la novità.