DM tariffe servizi progettazione: i parametri non sono vincolanti
L’Ordine degli ingegneri della Provincia di Teramo e Ordine degli architetti della Provincia di Teramo impugna un bando di gara in quanto lo stesso, dopo aver previsto il calcolo della base d’asta sulla base dei parametri di cui al d.m. Giustizia 17 giugno 2016, ha proceduto alla riduzione della base d’asta medesima ai fini di rientrare nella percentuale prevista per tale voce di costo prevista dal bando di finanziamento al quale la stazione appaltante aveva partecipato e con il quale intendeva finanziare la procedura.
quid iuris?
Secondo Consiglio di Stato, sez. V, 29 marzo 2019, n. 2094 l’operato della stazione appaltante è legittimo.
“Nella sua attuale formulazione, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. correttivo al codice), detta disposizione prevede che con decreto ministeriale sono definite “le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8”; detto decreto è stato adottato dal Ministro della Giustizia il 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. Nella seconda parte è stabilito che: “I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento.
In sostanza, il dato normativo inclina nel senso di escludere che i corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali costituiscano “minimi tariffari inderogabili”, come invece accadrebbe ove volesse seguirsi la tesi degli ordini professionali; se, infatti, è vero, come da questi evidenziato nelle memorie depositate in atti, che in questa sede non si discute delle tariffe professionali, ma dei corrispettivi posti a base di gara quali indicati nelle tabelle ministeriali, è indubbio che la conseguenza ultima cui conduce la tesi degli appellati è quella di reintrodurre, per via indiretta, nuovi “minimi tariffari inderogabili” corrispondenti a quelli indicati nelle tabelle ministeriali.
In ciò il ragionamento del giudice di primo grado nelle sue prime battute è condivisibile: l’art. 24, comma 8, non sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara; vero ciò, la questione si sposta necessariamente sul sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle ragioni a fondamento della decisione della stazione appaltante nella determinazione dei compensi ai professionisti (e che le linee guida A.N.A.C. – autorità nazionale anticorruzione n. 1 del 2016 Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria impongono siano esposte nella documentazione di gara ai fini di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa). Erra, allora, il giudice di primo grado quando, al termine del suo ragionamento, conclude affermando che la stazione appaltante avrebbe dovuto stabilire in concreto l’importo a base d’asta per le attività messe a gara “giustificandolo sulla base dell’importo risultante dall’applicazione dei soli parametri ministeriali”, poiché, in maniera contraddittoria, ristabilisce a carico delle amministrazioni appaltanti l’obbligo di attenersi ai parametri contenuti nelle tabelle ministeriali, in precedenza, con chiarezza, escluso.
La determinazione del Comune è dunque legittima poiché:
a) è dato conto nell’elaborato allegato agli atti di gara del procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei corrispettivi da porre a base di gara;
b) le tabelle ministeriali sono state assunte a primo parametro di riferimento per il calcolo dei corrispettivi;
c) la riduzione è stata motivata dall’applicazione degli atti di indirizzo regionali i quali a loro volta definiscono la percentuale di finanziamento da destinare alle attività accessorie in una misura percentuale delle risorse trasferite per l’intervento allo scopo di ampliare la distribuzione delle risorse sul maggior numero di interventi possibili.
Quest’ultima, che in via mediata, costituisce la ragione a fondamento della determinazione del corrispettivo a base di gara operata dalla stazione appaltante va ritenuta valida giustificazione della riduzione dei compensi ai professionisti che, per tutto quanto in precedenza detto, le stazioni appaltanti sono legittimate a compiere“.