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La “dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata” ( dell’ex Direttore Tecnico ) .

Tar Basilicata, Sez. I , 01 / 07 / 2019 , n. 565

Merita di essere segnalata la sentenza Tar Basilicata, Sez. I , 01 / 07 / 2019 n. 565 perché consente di fare il punto sulle condanne che impongono all’impresa di dimostrare le misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La vicenda riguarda un ex Direttore Tecnico ( cessato dalla carica pochi mesi prima della gara ) che aveva riportato una serie di condanne penali ( 2000-2001 e 2008 ) per reati non ricompresi al comma 1 dell’articolo 80.

Il RUP chiede “le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata”.

L’impresa evidenzia che non era necessaria l’adozione delle “misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata”, in quanto le citate Sentenze a carico dell’ex Direttore Tecnico non erano state emesse negli ultimi 5 anni e non avevano comportato un periodo di esclusione.

Il Responsabile del procedimento esclude l’impresa ai sensi dell’art. 80, comma 3, D.Lg.vo n. 50/2016 con la seguente motivazione: “mancata presentazione della dichiarazione attestante le misure adottate a completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata”.

L’ impresa esclusa ricorre deducendo l’errata applicazione dell’art. 80, comma 3, D.Lg.vo n. 50/2016, in quanto: 1) tale norma si riferisce esclusivamente ai delitti, indicati nel comma 1 dello stesso art. 80, ed alle interdittive antimafia di cui al comma 2 del medesimo art. 80; 2) i suddetti reati erano stati commessi nel periodo dal 1995 al 2007, quando l’ex Direttore Tecnico era alle dipendenze di altra impresa  3) comunque, per la condanna penale del 19.1.2000 era stata concessa la riabilitazione, mentre per le altre due condanne penali del 12.12.2001 e del 19.2.2008 il pagamento delle pene pecuniarie aveva determinato l’estinzione dei reati.

Tar Basilicata, Sez. I , 01 / 07 / 2019 , n. 565 stabilisce che il ricorso è fondato.

Infatti, l’art. 80, comma 3, D.Lg.vo n. 50/2016 nel primo periodo inizia con le parole “l’esclusione di cui al comma 1 e 2 va disposta se la Sentenza o il Decreto o la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti” di alcune persone degli operatori economici, che partecipano alle gare di appalti pubblici, tra cui il Direttore Tecnico, e nel secondo periodo precisa che la predetta esclusione opera “anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”, come nella specie, in quanto l’ex Direttore Tecnico della ricorrente è cessato dalla carica il 20.9.2018, entro l’anno anteriore alla lettera invito del 6.2.2019, “qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata”.

Pertanto, risulta evidente che deve trattarsi di condanne penali per uno dei reati, indicati nel comma 1 dell’art. 80 D.Lg.vo n. 50/2016 oppure delle interdittive antimafia di cui al comma 2 dello stesso art. 80.

Conseguentemente, poiché le suindicate condanne penali a carico dell’ex Direttore tecnico della ricorrente si riferiscono a reati diversi da quelli contemplati dal comma 1 dell’art. 80 D.Lg.vo n. 50/2016, il provvedimento impugnato risulta illegittimo.

Con Sentenza n. 145 del 4.2.2019 questo Tribunale ha precisato che le altre condanne penali, connesse all’esercizio dell’attività professionale, diverse da quelle indicate nel comma 1 dell’art. 80 D.Lg.vo n. 50/2016, sanzionate con l’automatica esclusione dalla gara, possono rientrare nell’ambito oggettivo dei “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità e/o affidabilità” dei concorrenti, contemplati dalla lett. c) del successivo comma 5 dello stesso art. 80 D.Lg.vo n. 50/2016, se la stazione appaltante dimostra “con mezzi adeguati”, cioè con un’idonea motivazione, la loro grave illiceità, incidente sulla moralità professionale.

Peraltro, potrebbero rientrare nell’ambito oggettivo del predetto art. 80, comma 5, lett. c), del Codice degli Appalti, con la conseguente facoltà della stazione appaltante di pretendere dall’impresa offerente la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, soltanto le condanne penali, relative all’attività economica svolta dall’operatore economico partecipante alla gara, in quanto la finalità della predetta norma è l’accertamento dell’integrità e dell’affidabilità della ditta affidataria dell’appalto; mentre, nella specie, con le suindicate Sentenze del 19.1.2000, del 12.12.2001 e del 19.2.2008 l’ex Direttore Tecnico della ricorrente è stato condannato per reati commessi nel periodo dal 1995 al 2007 alle dipendenze di un’altra impresa.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).