Discordanza dal costo orario previsto dalle tabelle ministeriali: nel caso la discordanza ricorra, è necessario procedere all’immediata esclusione?
Ecco come la pensa ilConsiglio di Stato, sez. III, 13 marzo 2018, n. 1609:
“un‘offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi: perché possa dubitarsi della sua congruità, occorre che le discordanze siano considerevoli e palesemente ingiustificate (cfr. Consiglio di Stato sez. III 21 luglio 2017 n. 3623). Il che deve escludersi nella presente fattispecie.
La tabella contenuta nella memoria dell’Azienda USSL – che reca l’analitica indicazione dei nomi dei lavoratori, della loro data di assunzione e di cessazione, delle retribuzioni e delle ore lavorate — appare sufficientemente idonea a giustificare il giudizio della stazione appaltante, ed a dimostrare l’infondatezza dei conteggi genericamente posti a base della censura dell’appellante senza riferimenti concreti ai lavoratori impiegati. Né l’appellante ha successivamente realmente confutato tali dettagli.
Risulta dunque convincente il rilievo dell’appellata per cui, dato che il conteggio avrebbe dovuto essere computato sui sette mesi di durata dell’appalto (e non dodici come artatamente calcolato da parte ricorrente), le differenze avrebbero portato ad un aumento comunque modesto, pari a 0,26 centesimi/ora, il quale a sua volta – se moltiplicato per le ore previste per il servizio, effettivamente gravate da questo maggior onere — avrebbe avuto un’incidenza del tutto trascurabile di € 932,78, pari cioè allo 0,80% sul totale dell’appalto.
Quanto alla mancata dimostrazione degli sgravi, in assenza di una specifica querela di falso dei documenti prodotti dell’aggiudicataria, non v’è ragione di ritenere che non corrispondano alla verità della situazione aziendale in essere:
— né la stampa del documento estratto dal “Cassetto Previdenziale” INPS dell’azienda riportante a pagina 1 i codici di autorizzazione delle agevolazioni;
— e né la copia della nota del 13 ottobre 2016 con cui l’INAIL comunicava all’azienda l’esito positivo del controllo sui tassi indicati (cfr. allegato n. 8 ai documenti versati dall’Azienda USSL 3 Serenissima).
Sotto il profilo sintomatico il giudizio della Stazione appaltante relativo alla congruità del costo orario ordinario, festivo e notturno indicato dalla controinteressata non appare dunque palesemente e macroscopicamente incongruo.
Si deve pertanto escludere che il giudizio di non anomalia posto in essere dalla stazione appaltante fosse inficiato da macroscopiche illegittimità derivanti da gravi ed evidenti errori di valutazione oppure abnormi valutazioni o da errori di fatto.
Il motivo va dunque integralmente disatteso”.