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Diritto di accesso e segreti tecnici e commerciali

Tar Lazio, Roma, sez. III, 01 marzo 2018, n. 2308

Diritto di accesso e segreti tecnici e commerciali: ecco un caso in cui il diniego all’accesso è stato ritenuto legittimo – Tar Lazio, Roma, sez. III, 01 marzo 2018, n. 2308.

Per quanto concerne invece la richiesta di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, il diniego di accesso risulta legittimamente fondato sulle ragioni di segretezza tecnica e commerciale evidenziate dalla ALFA, e ribadite in sede di memoria di costituzione nel presente giudizio.

L’art. 53, comma 5, lett. a), del D.lgs. n. 50 del 2016, infatti, dispone che “sono esclusi il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”.

La norma mira a tutelare il know how industriale e commerciale contenuto nelle offerte dei partecipanti, evitando che le altre imprese concorrenti possano utilizzare il diritto di accesso allo scopo di conseguire un indebito vantaggio commerciale.

In proposito ALFA ha indicato alla stazione appaltante gli elementi riservati contenuti nell’offerta tecnica, qualificandoli come il risultato di strategie commerciali e di posizionamento dei singoli sistemi, che non dovrebbero essere divulgati pena la perdita delle utilità conseguite con la pratica e l’esperienza nel settore oggetto della procedura di gara.

ALFA, in sede di opposizione all’accesso, ha specificato che la propria offerta tecnica “descrive in dettaglio le metodologie da impiegare, ma descrive ed approfondisce in dettaglio l’hardware ed il software da utilizzare, compresi gli algoritmi di ricerca difetti e deterioramenti e di analisi; un’azienda concorrente che prendesse visione di tali informazioni potrebbe ricostruire autonomamente molti degli sviluppi ottenuti da ALFA. Peraltro, alcuni dei sistemi descritti da ALFA nella propria offerta tecnica sono espressamente protetti da brevetti industriali (…) l’offerta include poi anche altri sistemi e sviluppi software che non sono ancora stati registrati all’Ufficio Brevetti, ragion per cui una loro indebita divulgazione alla concorrenza potrebbe rendere impossibile l’ottenimento di nuovi brevetti registrati (con inevitabile danno economico per ALFA)”.

La medesima società ha quindi individuato le parti dell’offerta tecnica coperte da segreti commerciali.

4. Devono pertanto essere disattese le censure della ricorrente in ordine al difetto di motivazione del diniego di accesso e devono, nel caso di specie, essere considerate altresì prevalenti – a fronte di una opposizione così argomentata – le esigenze di tutela della riservatezza dei dati della ALFA rispetto a quello all’accesso della BETA”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it