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Covid-19 e concessioni: l’equilibrio del PEF

Tar Lazio, II, 03 dicembre 2020, n. 12966,

Interessante la pronuncia Tar Lazio, II, 03 dicembre 2020, n. 12966, che fornisce alcuni spunti d’interesse per chi si trovi a bandire procedure di gara per affidamento di concessioni, in un periodo come quello attuale che, a causa della pandemia, rende particolarmente complesso effettuare le stime di redditività nell’ambito del piano economico finanziario.

“il complessivo equilibrio economico finanziario delle concessioni debba essere valutato non già in una prospettiva statica come negli appalti (ove è certo il corrispettivo) ma in una prospettiva necessariamente dinamica proprio in ragione dei rischi assunti dal concessionario, da ciò derivando proprio le particolari disposizioni in materia di revisione del P.E.F. di cui all’art. 165 del d.lgs. n. 50/2016.

Il P.E.F. – se, infatti, rappresenta un elemento significativo della proposta contrattuale, preordinato alla dimostrazione della concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l’intero arco temporale richiesto dal Bando, offrendo la responsabile prospettazione di un equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché del rendimento atteso per l’intero periodo, così consentendo all’amministrazione di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione – in corso di esecuzione, continua ad operare quale “fulcro e strumento di mantenimento dell’equilibrio finanziario del rapporto concessorio, garantendo la costante sostenibilità degli obblighi del concessionario”, sicché, se durante la durata della concessione, si verificano apprezzabili alterazioni nell’equilibrio economico finanziario del rapporto, la stessa concessionaria potrà, al ricorrere di determinate circostanze, richiedere poi la correzione dello squilibrio mediante la revisione del P.E.F., “documento che per sua natura esprime, anche dinamicamente, la sintesi e la matrice economico-finanziaria del rapporto concessorio assicurandone la costante sostenibilità e redditività” (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4636/2020 ed i precedenti dello stesso Consiglio di Stato ivi al riguardo richiamati).

Ne consegue, dunque, come l’emergenza epidemiologica in corso – pur essendo evento noto al momento della presentazione delle offerte e, dunque, tecnicamente prevedibile – comporterà, come sostenuto dal Consorzio ricorrente, effetti nel tempo assolutamente non noti ed imprevedibili, sia per la stazione appaltante che per gli operatori economici, così da poter legittimamente costituire causa di riequilibrio, ai sensi del comma 6 del citato art. 165, “mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio”, nella misura in cui essa sia (come presumibilmente sarà) ancora in corso al momento dell’avvio dell’esecuzione della concessione ed impedisca il mantenimento dei livelli di ingresso registrati sino al 2019 ovvero di quelli diversi stimati dal concessionario”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it