Corrispondenza quote partecipazione e quote esecuzione: è necessaria la corrispondenza tra requisiti posseduti e quota di lavori assunti in esecuzione da una mandante nell’ambito di un RTI? Ed è teoricamente ammissibile il soccorso istruttorio per la modifica delle dichiarate quote?
Un raggruppamento temporaneo di imprese era complessivamente in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, ma a fronte di una quota di esecuzione dichiarata da da una mandante pari al 14% dell’ammontare complessivo pari ad Euro 4.144.00,00, questa dichiarava il possesso di una SOA per la categoria OG3 con classifica IV bis fino ad Euro 3.500.000,00.
La Stazione appaltante comunicava al Raggruppamento l’esclusione dalla gara poiché l’impresa mandante non risultava adeguatamente qualificata per la quota di esecuzione di lavori che aveva dichiarato di eseguire in sede di presentazione dell’offerta.
La ricorrente lamenta la mancata attivazione del soccorso istruttorio, al fine di consentire una revisione delle quote dichiarate in presenza delle tre condizioni appena descritte.
Quid juris?
Il Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 6 marzo 2018, n. 206 respinge il ricorso con le seguenti motivazioni.
“La normativa sugli appalti non richiede più la corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori, ma è tuttora necessario che il singolo concorrente raggruppato deve essere qualificato ad eseguire la quota di lavori che ha dichiarato di volere assumere in sede di partecipazione alla gara.
Infatti l’art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010 stabilisce che “Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato” (vedasi sul punto ex multis TAR Emilia Romagna 810/2017, TAR Veneto 930/2017, TAR Campania 434/2017).
Inoltre il paragrafo 2.4 del Disciplinare di gara specifica che “i raggruppamenti di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lett. d) del Codice … nell’offerta devono specificare le categorie di lavori, con le relative quote, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. I requisiti di qualificazione richiesti dal presente disciplinare devono essere posseduti complessivamente dal concorrente nella sua interezza e, pro quota, dai singoli partecipanti del raggruppamento/consorzio ordinario in base alla propria quota di esecuzione indicata in sede di gara”.
La circostanza è rilevante poiché, al di là dell’esistenza di posizioni meno rigorose sull’argomento come quella richiamata dalla ricorrente, è stato sempre ribadito il principio del doveroso rispetto della volontà esternata dalla lex specialis, cui è rimessa la definizione della regola partecipativa.
Non sembra, invece, pertinente il richiamo fatto nelle memorie della SA e della controinteressata all’art. 48 D.lgs. 50/2016 poiché in essi sono disciplinati i casi in cui è ammesso il cambiamento di alcuni dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese, ma non vi è un’indicazione circa la possibilità o meno di cambiare la percentuale di esecuzione dei lavori da parte delle singole imprese.
A fronte della tassatività di una simile previsione, la circostanza che il raggruppamento sia nel suo insieme qualificato ad eseguire anche quelle prestazioni per le quali la mandante non è abilitata non è rilevante per superare il problema.
E’, altresì, inconferente il richiamo al soccorso istruttorio ex art. 83 D.lgs. 50/2016 poiché la norma prevede di poter sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda tranne quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica (ex multis Consiglio di Stato 773/2017, 3666/2016, TAR Veneto 930/2017).
L’orientamento giurisprudenziale citato dalla ricorrente a sostegno della propria interpretazione delle norme contenute nel Codice Appalti ed applicabili alla fattispecie, non nega i principi finora esposti, ma in un’ottica sostanzialistica tende a ritenere la differenza tra la quota di lavori che un delle imprese raggruppate si è impegnata a svolgere ed il tetto di qualificazione, quando essa sia percentualmente minima come un errore materiale che può essere sanato con il soccorso istruttorio.
Il Collegio non ritiene di aderire a questo orientamento minoritario, tenuto conto che il raggruppamento nel formulare la propria offerta era ben consapevole delle soglie di qualificazione che ogni membro possedeva; pertanto nell’accordarsi sulla distribuzione orizzontale delle opere da svolgere ben poteva articolare l’offerta nel rispetto di tali limiti a maggior ragione per il fatto che la quota di lavori per cui la mandante non era qualificata ben poteva essere assunta da altro soggetto del R.T.I.”,