Ai fini della giustificazione di una presunta offerta anomala una cooperativa sociale è legittimata a ricorrere ai soci volontari, sui quali com’è noto grava esclusivamente il costo per l’assicurazione infortunistica INAIL?
Ecco come la pensa Il Consiglio di Stato, sez. V, 07 gennaio 2019, n. 139, il quale conferma la sentenza di primo grado qui proposta.
“è persuasivo il rilievo della stazione appaltante secondo cui anche un ridottissimo ricorso all’opera degli stagisti avrebbe comunque determinato l’esclusione dell’offerta, stante il vigente espresso divieto di utilizzo di tale personale per la sostituzione strutturale di personale che ha diritto alla conservazione del posto, come sancito dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dl 24 gennaio 2013 (divieto confermato dalle Linee guida siglate nel 2017) in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, commi da 34 a 36 della l. 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nonché dalla d.g.R.V. n. 1324 del 23 luglio 2013 (già citata, sul punto, in precedenza), recante disposizioni sul tirocinio in applicazione dell’art. 4 della l.r. 12 marzo 2009, n. 3.”
Il collegio conviene poi con il giudice di prime cure quando afferma che “l’attività dei volontari deve essere di norma complementare rispetto a quella dei lavoratori impiegati nel servizio, e in particolare deve essere di regola di supporto dei soli lavoratori svantaggiati, e non può comunque spingersi sino a divenire strutturalmente sostitutiva dell’attività degli operatori professionali, essendo imprescindibile l’individuazione di ragionevoli limiti a tale ingerenza al fine di preservare un determinato standard qualitativo e di professionalità della prestazione offerta all’Amministrazione, e ciò anche al di fuori del campo dei servizi sociosanitari ed educativi per i quali l’art. l, comma l lett. a) legge 381/91 prevede un tassativo divieto di sostituzione”.