Per il Tar Lazio, Roma, Sez. III-bis- 06 novembre 2017, n. 11031 sono suscettibili di soccorso istruttorio sia l’omessa produzione del PassOe (principio pacifico) sia la contribuzione Anac ex art.1. comma 67 della Legge 266/2005 (principio controverso).
“La norma richiamata (L. 266/2005) secondo cui è condizione di ammissibilità dell’offerta l’obbligo di versamento non esclude l’interpretazione, eurounitariamente orientata, che il versamento condizioni bensì l’offerta ma che lo stesso possa essere anche tardivo, costituendo a un tempo violazione formale e di elemento essenziale.
Del resto quella in questione è norma ben anteriore rispetto all’inserimento nell’ordinamento del soccorso istruttorio, perciò è a parere dello scrivente è sempre sanabile l’omissione (finanche negli appalti di lavori), ad ampliamento dei principi espressi dalla nota sentenza della Corte Giustizia Unione Europea, 02.06.2016 (C-27/15).
Per quanto riguarda invece “la legittima ammissione alla gara, il PassOE può essere prodotto pure in seguito (in particolare, in esito alla procedura del soccorso istruttorio), purchè il prerequisito fondamentale (cioè la registrazione presso i servizi informatici dell’Anac, AVCpass) sia stato perfezionato. In caso contrario, ossia di registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, non si ravvisano margini per procedere al soccorso istruttorio, perché non si tratta più di rendere ex novo, ovvero di integrare o regolarizzare ex post, una dichiarazione, ma, viceversa, di adempiere tardivamente ad un obbligo di legge. (cfr. Tar Palermo, 15 gennaio 2016, n. 150.)”.
Qui non si è d’accordo con queste impostazione restrittiva, e si ritengono ancora incisivi in merito alla funzione del PassoE gli insegnamenti di cui alla sentenza C.d.S., sez. V, 4/5/2017, n. 2036, indipendentemente dall’avvenuta o meno registrazione al portale dei servizi informatici Anac.