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Consorzi ordinari e impresa capogruppo

Consiglio di Stato, sez. V, 8 marzo 2018, n. 1495

Consorzi ordinari e impresa capogruppo: in caso di partecipazione ad una gara nella forma del consorzio ordinario, è necessaria la designazione dell’impresa capogruppo?Ed è necessaria la corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni?

Risposta negativa arriva dal Consiglio di Stato, sez. V, 8 marzo 2018, n. 1495.

La ricorrente lamentava che l’impresa aggiudicataria:

a) non ha provveduto alla designazione dell’impresa capogruppo (in asserita violazione anche di una specifica previsione del disciplinare di gara);

b) non ha dimostrato, da un lato, il possesso in capo alla mandataria dei requisiti di partecipazione richiesti in misura maggioritaria e, dall’altro lato, la necessaria corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni.

Secondo il CdS il motivo non ha pregio…

Va richiamato l’orientamento giurisprudenziale (condiviso anche dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) (cfr. deliberazione n. 114 del 13.12.2006 e, più di recente, Parere prot. AG31/2010 in data 22.7.2010), secondo cui “in caso di consorzio ordinario non possono risultare applicabili le disposizioni concernenti l’individuazione dell’impresa capogruppo in quanto il mandato collettivo proprio dell’atto costitutivo del consorzio è conferito in favore degli organi del consorzio stesso, e non di un’impresa consorziata (più precisamente è il contratto costitutivo del consorzio che, in luogo del mandato, costituisce un vincolo tra le imprese)” (cfr. Cons. Stato, V, n. 2679/2000).

In altri termini, come ben chiarito dalla stazione appaltante in corso di gara con la risposta al quesito n. 7, “nel caso di consorzio ordinario non è necessario indicare quale impresa fra le consorziate svolge il ruolo di capogruppo, non essendoci mandante e mandatarie all’interno di un consorzio”.

In quest’ottica, peraltro, la previsione del disciplinare, secondo cui il consorzio avrebbe dovuto produrre l’atto costitutivo e lo statuto “con indicazione del soggetto designato quale capogruppo” è stato correttamente inteso nel senso che il mandato si intende conferito agli organi del consorzio e non ad una impresa definita quale capogruppo, atteso che nei consorzi ordinari la rappresentanza e l’interlocuzione con la stazione appaltante è assicurata dagli organi consortili.

Parimenti, come del resto precisato dalla stazione appaltante in sede di gara con il chiarimento n. 2, devono intendersi riferite esclusivamente alle ATI – e non anche ai consorzi ordinari – le prescrizioni di cui agli artt. 12.5 (che operava un chiaro riferimento alla “mandataria”) e 12.9 del disciplinare (che richiamava espressamente il “raggruppamento orizzontale, verticale o misto”).

Ed invero, nell’ambito di un consorzio ordinario non è prevista la designazione della capogruppo della mandataria, perché la rappresentanza è attribuita agli organi consortili e dunque i requisiti sono apportati cumulativamente dalle consorziate, senza alcun vincolo al rispetto di una quota maggioritaria o alla corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di partecipazione.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it