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Sulla consistenza probatoria di un verbale di riconsegna di un impianto sportivo e di un verbale di riunione.

Tar Toscana, Sez. I, 05/ 03/ 2021, n.343

Nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso la concessione temporanea di un impianto sportivo, il Tar Toscana fonda la sua decisione sulla consistenza probatoria, ai sensi dell’articolo 2729 del Codice Civile[1], del verbale di riconsegna dell’impianto e di un verbale di riunione.

Il vecchio concessionario, secondo l’Amministrazione resistente, prima ha declinato l’offerta della gestione temporanea di un anno in una apposita riunione e, successivamente, ha riconsegnato la struttura.

Il vecchio concessionario nega tale ricostruzione, asserendo che i documenti prodotti dall’Amministrazione a loro prova non sarebbero da esso sottoscritti.

Tar Toscana, Sez. I, 05/ 03/ 2021, n.343, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

Prima di deliberare l’affidamento in favore della xxx il comune di ………. ha interpellato la yyyy in data 25/06/2020 proponendogli la gestione temporanea dell’impianto per un anno per un importo inferiore rispetto alle precedenti concessioni, ma la stessa ha declinato l’offerta e, successivamente, in data 30/06/2020 ha riconsegnato la struttura.

La yyyy nega tale ricostruzione dei fatti asserendo che i documenti prodotti dall’Amministrazione a loro prova non sarebbero da essa sottoscritti.

In proposito il Collegio deve osservare che il verbale di riconsegna dell’impianto è da considerarsi atto pubblico in quanto redatto dal funzionario competente che nell’esercizio delle sue funzioni rivestiva la qualità di pubblico ufficiale.

Con riguardo alla riunione del 25/06/2020, nella quale yyyy avrebbe rifiutato la proposta di affidamento temporaneo dell’impianto, vero è che la relativa verbalizzazione da parte del dirigente comunale non può assurgere ad atto pubblico non costituendo esercizio di competenze alla stesso riconducibili; tuttavia ritiene il Collegio che tale atto possa assumere natura indiziaria e che valutato unitamente all’intervenuta riconsegna dell’impianto, anche essa avente natura indiziaria, possa assumere consistenza probatoria alla luce dell’art. 2729 c.c.

…………..

Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che la ricorrente non abbia interesse all’annullamento degli atti impugnati con i ricorsi di cui in epigrafe avendo chiaramente manifestato il proprio disinteresse alla gestione dell’impianto alle medesime condizioni dagli stessi prefigurate.


[1] Art. 2729 Presunzioni semplici

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice [c.p.c. 116], il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni [c.c. 1350, 1888, 2721, 2722].

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).