Conflitto di interessi ex art. 42 del Codice in caso di collegamenti tra offerente che partecipa una partecipata della stazione appaltante.
La ricorrente sostiene che ALFA S.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, essendo riscontrabile nel caso di specie un conflitto d’ interessi tra quest’ultima e la stazione appaltante, avendo la ALFA SPA sottoscritto, in qualità di affittuaria, un contratto di affitto di azienda nel 2010 con BETA, società partecipata dalla stessa Stazione Appaltante.
In particolare, il conflitto d’interessi consisterebbe nel fatto che BETA, partecipata dalla Stazione Appaltante per il 26%, avrebbe interesse a mantenere la solidità economica della ALFA SPA., al fine di garantirsi la sicurezza del pagamento da parte di quest’ultima dei canoni di affitto relativi al contratto di cui sopra.
Inoltre, il legame tra Stazione appaltante e ditta BETA sarebbe comprovato anche dal fatto che l’Amministratore Unico della Stazione appaltante sarebbe anche consigliere di Amministrazione di BETA; di qui, secondo la ricorrente, l’interesse della Stazione appaltante a favorire una società legata a BETA dall’affitto d’azienda in questione.
Secondo il Tar Veneto, Venezia, sez. I, 16 febbraio 2018, n. 186 il motivo non può essere accolto, “stante l’evidente inconfigurabilità nel caso concreto della fattispecie di cui all’art. 42, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Infatti, le ipotesi ivi previste (in termini generali ed astratti) si riferiscono a situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta nell’esercizio del potere decisionale. E si verificano quando il “dipendente” pubblico (ad esempio, il Rup ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale) ovvero colui (anche un soggetto privato) che sia chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d’appalto, è portatore di interessi della propria o dell’altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l’esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni (cfr. Cons. Stato, V, 11 luglio 2017, n. 3415).
Nel caso di specie, è evidente che la situazione denunciata dalla ricorrente esuli dall’ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo della norma in esame, in quanto né i dipendenti chiamati ad esercitare le loro funzioni all’interno del procedimento di gara, né comunque la stazione appaltante Soraris, né il suo amministratore unico, Roberto Blasich, possono ricevere alcun vantaggio attuale o potenziale dall’affidamento dell’appalto alla SIT, in ragione del suo legame contrattuale con Acovis. Ed infatti, la controinteressata, a prescindere dall’esito della gara, sarebbe comunque tenuta a pagare i canoni di affitto in base al contratto in essere; peraltro per un ammontare di euro 50.000,00 annui, relativamente minimo rispetto alle dimensioni patrimoniali di SIT che ha un capitale sociale di 2.600.000,00 euro, è partecipata al 75% da AIM Vicenza S.p.A., multiutility del Comune di Vicenza, e non sembra aver finora manifestato segni di debolezza economica.
Ne deriva che alcuna cointeressenza o altra minaccia alla imparzialità della stazione appaltante può essersi riverberata sulla corretta e trasparente gestione della procedura in questione”.