Una ditta lamenta violazione di legge in relazione ad art. 77 DLGS 50/2016 in relazione alla formazione della commissione di aggiudicazione, nonchè violazione di legge in relazione ai principi di buon andamento, e imparzialità della PA ex art. 97 Cost.
Sostiene nel particolare che, dai verbali di gara, si evince che la commissione aggiudicatrice era formata da un numero pari di commissari (4) tutti facenti parte dell’amministrazione comunale; invece la norma richiede un numero dispari di commissari che non devono aver svolto o svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
Il Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 15 marzo 2017, n. 226, rigetta il ricorso sostenendo che non si può ritenere che l’appartenenza dei componenti la commissione ai ruoli della PA possa di per sé rappresentare una ragione di incompatibilità dei componenti medesimi.
Al riguardo il Collegio ritiene di conformarsi a quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale non già la mancata sottoscrizione della dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di incompatibilità dei commissari di gara, ma solo l’effettiva sussistenza di una causa di incompatibilità può inficiare la procedura di gara (T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, 6 maggio 2013 n. 1162).
Questa andrebbe dimostrata e nella vicenda è affermazione generica e indimostrata (nonostante alla data fissata per l’udienza l’avvocato difensore del ricorrente abbia richiamato l’attività dei dipendenti).
Controparte chiarisce che la dottoressa XXX aveva la qualità di responsabile del procedimento ma tale compito non è incompatibile con le funzioni di presidente della commissione di gara.