Una ditta lamenta la violazione dell’art. 77 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50, e della lex specialis, in quanto la Commissione di aggiudicazione, e nel particolare il Presidente del seggio, non sarebbe risultato in possesso dei requisiti di esperienza nel settore cui l’appalto si riferisce, così come previsti dall’art. 77 del D.lgs. 50/2016;
Il Tar Toscana, Firenze, Sez. I , 3 novembre 2017, n. 1347, richiamando principi consolidati, ha ribadito la legittimità della composizione della Commissione nell’eventualità in cui quest’ultima contenga la solo “prevalenza” (e quindi non l’esclusività) di membri esperti del settore oggetto dell’appalto (Consiglio di Stato Sez. V, 11 luglio 2017 n. 3400).
La Commissione è stata composta da due membri tecnici (ingegnere e geometra), mentre il suo Presidente è stato individuato nel Segretario generale del Comune di Empoli e, ciò, anche nel rispetto del disciplinare (allegato H) nella parte in cui prevede che “il Presidente di Commissione, nel rispetto del D.lgs. n. 267/2000, potrà essere solo un Dirigente o Responsabile di servizio con posizione”.
Va, infatti, considerato che l’art. 77 del D.lgs. 50/2016 deve essere interpretato sulla base di quanto previsto l’art. 107, 3° comma del D.lgs. n. 267/2000, il quale riserva ai dirigenti la presidenza delle commissioni di gara e di concorso.
Questo articolo del Tuell è stato dimenticato da taluni Tar chiamati a pronunciarsi, nel periodo antecedente al cd. correttivo, sulla questione dell’incompatibilità del Rup a componente (e presidente) della commissione.