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Incompatibilità commissione giurdicatrice

Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 4 novembre 2017, n. 1306

Il direttore dell’esecuzione è incompatibile con il ruolo di commissario?

Il Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 4 novembre 2017, n. 1306 risponde affermativamente sostenendo che un “membro della Commissione giudicatrice – era stato indicato nel bando di gara quale “Direttore dell’esecuzione del Contratto, situazione che, come tale, appare ricadere nello spettro applicativo del comma 4 dell’art. 77 più volte citato, che tende ad evitare che la scelta dell’operatore economico possa essere anche solo potenzialmente influenzata“.

Come la pensiamo? La norma richiamata recita che “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.

Quindi è pur vero che l’espressione si fonda sia all’infinito passato che al presente (presente intemporale, quindi certamente valido anche per il futuro), ma non bisogna scordare la ratio della norma,  la quale mira a prevenire il pericolo di possibili interferenze derivanti dalla partecipazione alle Commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti che hanno emanato atti del procedimento di gara o che comunque hanno partecipato alla loro elaborazione) che siano intervenuti a diverso titolo, ma in modo significativo, nella predisposizione degli atti di gara, in funzione di garanzia del diritto delle parti a una decisione amministrativa adottata da un organo terzo e imparziale e raggiunta mediante valutazioni il più possibile oggettive e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta (su tali principi, per una disamina completa, Consiglio di Stato, A.P. n. 13/2013).

Ora è evidente che il direttore dell’esecuzione entra in gioco, appunto, nella fase di esecuzione del contratto, mentre non ha invece alcun ruolo nelle fasi di scelta del contraente, sicché la sua figura ben difficoltosamente potrà introdurre potenziali interferenze nel governo della procedura di gara e nell’attribuzione dei punteggi tecnici discrezionali.

Ma la norma pare chiara, e quindi, tant’è: un inutile formalismo che negli enti di piccola dimensione comporta esclusivamente aggravi di spesa per l’ovvia conseguenza di doversi in ogni caso rivolgere a commissari esterni, stante il ridotto numeri dipendenti presenti nelle loro fila.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it