Il ricorrente riteneva irragionevolmente limitativa la clausola del bando di gara che prevedeva la necessità che l’aggiudicataria fosse proprietaria di un impianto finale di smaltimento mediante termodistruzione situato in uno specifico ambito territoriale, delimitato da un’area che comprende i territori di tre regioni (Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia).
La clausola prevedeva altresì, in alternativa, la possibilità di avvalersi, per l’espletamento del servizio dell’utilizzo di un deposito preliminare e/o messa in riserva (stoccaggio), autorizzato dai competenti enti all’accettazione dei rifiuti sanitari ed ubicato in detto ambito territoriale.
Consiglio di Stato, sez. III, 06 aprile 2020, n. 2293 non conviene con il ricorrente.
Nel particolare il Collegio richiama la propria precedente giurisprudenza che “ha indicato i limiti entro i quali simili clausole possono considerarsi legittime, secondo criteri di ragionevolezza (si vedano, fra le altre, le sentenze della V Sezione n. 2238/2017 e n. 605/2019).
Quest’ultima, in particolare, evidenzia l’esistenza di profili di illegittimità legati non all’estensione territoriale, ma alla natura dell’adempimento richiesto (quale condizione per la partecipazione alla gara, e non per la stipula del contratto): “il richiedere il possesso di un’idonea officina sarebbe stato legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come condizione per la stipulazione del contratto, attualizzandosi in quel momento l’interesse dell’amministrazione a che il contraente abbia a disposizione una struttura per assicurare la continuità del servizio: per converso, la clausola in parola, nella misura in cui richiede a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente e già al momento della domanda, la disponibilità di un’officina localizzata nel Comune, finisce per imporre a carico dei medesimi un onere economico e organizzativo che potrebbe risultare ultroneo e sproporzionato, obbligandoli a sostenere i connessi investimenti per il reperimento degli immobili idonei in vista di una solo possibile ma non certa acquisizione della commessa, senza che a ciò possa sopperire l’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento per l’evidente considerazione che l’effettiva operatività dell’istituto dipende non solo dalla decisione della concorrente (che comunque non può partecipare individualmente), ma anche dalla volontà concorde di altre imprese”.
Tuttavia il Collegio ha ritenuto che detto approdo giurisprudenziale rilevi allorquando si abbia “ad oggetto ambiti territoriali infracomunali o comunque significativamente ristretti” mente nel caso di specie “l’ambito territoriale (delimitato dall’allegato A) include il territorio di tre regioni, sicché la clausola censurata appare non irragionevole, secondo gli stessi criteri indicati dalla richiamata giurisprudenza, anche in relazione all’oggetto specifico dell’appalto (il solo smaltimento dei rifiuti)”.