L’impresa realizza ( a suo tempo ) una serie di lavori.
Chiede il rilascio del CEL ( certificato esecuzione lavori ), che viene emesso con un errore materiale.
Infatti viene indicata, nel riquadro della Categoria Prevalente dei lavori, la sigla OG1 – edifici civili e industriali invece di quella corretta OG2 – restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela-.
La società chiede la correzione dell’errore all’Amministrazione, senza ottenere risposte.
Presenta ricorso al Tar per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalla stazione appaltante.
Chiede, pertanto, l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla modifica richiesta, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di ulteriore inadempimento.
ANAC si costituisce per resistere al ricorso. La stazione appaltante non si costituisce.
Tar Abruzzo, l’Aquila, 03/ 03/ 2021, n.87 accoglie il ricorso:
2.§- Il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento.
Sussiste, infatti, l’interesse della società ricorrente ad ottenere un Certificato di Esecuzione Lavori corretto, corrispondente alle opere effettivamente svolte, sulla base della normativa di settore e, conseguentemente va dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato in relazione alle istanze di cui in epigrafe con accertamento dell’obbligo del Comune resistente di provvedere sulle istanze medesime con l’effettiva definizione del procedimento nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta, su istanza di parte, in sostituzione dell’Ente inadempiente.