Certificazione Esecuzione Lavori e requisiti di partecipazione: se un CEL è emesso successivamente al termine previsto per la presentazione delle offerte, ma i lavori sono entro tale data conclusi, la relativa esperienza è da ritenersi computabile al fine della comprova del requisito di capacità tecnica richiesto dalla lex specialis?
Il Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 22 marzo 2017, n. 401, aveva ritenuto che il CEL – Certificato esecuzione lavori presentato dall’aggiudicataria in risposta alla richiesta della stazione appaltante, sebbene riportante data successiva a quella di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, si riferiva a lavori conclusi prima di tale data, così che poteva ben dirsi che il requisito (esperienziale) richiesto dal bando era già maturato prima della partecipazione alla procedura.
Di diverso avviso il Consiglio di Stato, Sez. V, 28 dicembre 2017, n. 6135, secondo il quale “la lettura sistematica delle disposizioni normative sul Certificato di esecuzione lavori induce a ritenere che solamente l’impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del CEL può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell’impresa è in grado di comprovarlo. In ultimo, allora, il requisito dell’esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di esecuzione dei lavori.
Le citate disposizioni, lette in combinato tra loro, conducono ad affermare che l’impresa acquisisce il requisito tecnico organizzativo, costituito dall’aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria, col rilascio del Certificato di esecuzione lavori poiché in esso si dà atto dell’avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché del risultato delle contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all’esecuzione dei lavori.
Nella vicenda in esame, l’impresa aggiudicataria che alla data di presentazione della domanda aveva contabilizzato i lavori, ma non ottenuto ancora il Certificato di esecuzione dei lavori, non era, pertanto, in possesso del requisito richiesto dal bando, onde non poteva essere ammessa alla procedura“.