La ricorrente impugna l’atto con cui è stata esclusa dalla gara per aver stipulato contratto integrativo di verifica triennale dell’attestato SOA ex art. 77 DPR 207/2010 “in data 16.01.2019 e pertanto successiva al 22.10.2018” data di scadenza del triennio di validità.
Sebbene si tratti di ordinanza ( che però respinge la domanda cautelare ), l’Ordinanza Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 22 marzo 2019 , n. 347 risulta significativa , perché ribadisce un principio connesso alla qualificazione delle imprese .
Dalla documentazione prodotta in giudizio , infatti, è emerso come la ricorrente abbia sottoscritto un primo contratto di verifica triennale in data 18/10/2018 ( ossia in data anteriore alla scadenza della precedente attestazione fissata per il 22/10/2018) .
Tuttavia il procedimento di verifica non si è concluso positivamente entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, ossia entro il 16/01/2019.
E’ stato stipulato dalla ricorrente un secondo contratto, proprio in data 16/01/2019.
La ricorrente comunque non era in possesso , nelle more del procedimento di rinnovo della SOA, del Certificato ISO 9001-2015 ( ai sensi dell’art.63 comma 1 del DPR 207/2010 per classifiche superiori alla II le imprese devono possedere sistema di qualità aziendale ).
Il Tar afferma che la società ricorrente non si è attivata al fine di conseguire tempestivamente il rilascio del certificato relativo alla UNI ENI ISO 9001:2015
L’Ordinanza del Tar stabilisce che :
“anche a ritenere che il secondo contratto, stipulato dalla ricorrente con la medesima società SOA proprio in data 16/01/2019, non valga di per sé a precludere il meccanismo di ultrattività dell’attestazione S.O.A. scaduta (meccanismo sul quale si consideri per tutte C.d.S., Ad. Pl., 2012 n. 27), resta fermo che, nel caso in esame, la società … non era in possesso, nelle more del procedimento di rinnovo della SOA, del certificato relativo alla UNI ENI ISO 9001:2015, conseguito solo in data 17.01.2019”
E che :
“ il possesso del certificato UNI ENI ISO 9001:2015 è presupposto per il rinnovo della certificazione SOA, sicché nel caso di specie non è sostenibile che, nel tempo durante il quale si è sviluppata la procedura di rinnovo della SOA, la ricorrente abbia conservato ininterrottamente i requisiti necessari per il rinnovo stesso, conservazione che integra il presupposto per l’operatività del meccanismo di ultrattività della SOA (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 20 luglio 2015, n. 8; TAR Lazio, Roma, sez. II, 14 novembre 2016, n. 11286; Tar Lazio, sez. III, 06/04/2017, n.4296)”
Il Tar ha respinto la domanda cautelare presentata dal ricorrente.