Vi è l’onere di immediata impugnazione di un bando che imponga un determinato CCNL?
Il Tar Lombardia, Milano, 10 novembre 2017, n. 2126 risponde affermativamente sostenendo che ove il capitolato sancisca espressamente l’inammissibilità di costi del lavoro inferiori a quelli stabiliti da uno specifico CCNL, e con ciò stesso sanzionando con l’inammissibilità le offerte redatte dando applicazione a differenti CCNL, recanti un costo medio del lavoro inferiore a quello richiamato invece dalla legge di gara “la società esponente avrebbe dovuto, a fronte di una clausola immediatamente escludente, gravare ritualmente e tempestivamente la legge di gara: in difetto di tale impugnazione, l’attuale ricorso è inammissibile (cfr. sul punto la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 431/2017, fra l’altro citata nell’ordinanza cautelare d’appello n. 1345/2017 e relativa ad una fattispecie analoga a quella attuale)”.
Il Collegio, nonostante l’inammissibilità del ricorso, deliba nel merito la censura avanzata ritenendo che “alla questione del contratto collettivo da applicarsi nei pubblici appalti, preme evidenziare come il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016, all’art. 105, comma 9, impone all’affidatario di osservare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi in vigore “per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni”, per cui non pare possibile che l’appaltatore possa invocare a proprio piacimento l’applicazione di qualsivoglia contratto collettivo, anche se totalmente avulso del settore oggetto del contratto“.