Ai sensi dell’art. 77, comma 11, D.Lgs. 50/2016, in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
Lo ricorda il Tar Molise che si esprime sul ricorso di impresa che impugna la determinazione con la quale la Centrale di Committenza ha nominato la commissione di gara composta dai medesimi membri che componevano la commissione dichiarata illegittima e annullata dal TAR con sentenza n. 231 del 06.08.2020.
Tar Molise, Sez. I, 23/12/2020, n.372 accoglie il ricorso :
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 77, comma 11, D.Lgs. 50/2016, in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
Nel fare salvo <<il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione>> la norma è chiara nel prevedere che, in caso di annullamento degli atti di gara per un vizio della composizione della commissione, la stazione appaltante – diversamente da quanto normalmente accade – deve provvedere alla convocazione di una nuova commissione, composta da soggetti diversi da quelli che hanno precedentemente partecipato al procedimento.
Nel caso in esame è pacifico tra le parti che la CUC ha provveduto alla nomina della stessa commissione del procedimento conclusosi con l’aggiudicazione poi annullata per un vizio derivante dalla composizione della Commissione, accertato con la sentenza di questo TAR n. 231 del 6 agosto 2020.
L’Amministrazione avrebbe quindi dovuto, in ottemperanza della sentenza e nel rispetto dell’art. 77, comma 11, D.Lgs. 50/2016, provvedere alla nomina della commissione in diversa composizione, escludendo tutti i commissari che composero la commissione della procedura poi annullata.
I motivi del ricorso sono, dunque, attendibili.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Una volta ricostituita la Commissione di gara diversa da quella originaria, la stessa provvederà alla valutazione delle offerte già presentate.
La nomina del Commissario ad acta è rimessa a successiva istanza di parte, per l’eventualità di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione.