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Cara ANAC: stattene al tuo posto!!! (incompetenza in tema di pantouflage)

Tar Lazio, Roma, sez. I, 27 novembre 2018, n 11494

Un interessante caso di Incompetenza dell’Anac in tema di pantoflage ex art. 53 comma 16 – ter d.lgs. 165/2001

Tar Lazio, Roma, sez. I, 27 novembre 2018, n 11494

l’ANAC, nel provvedimento impugnato, soffermandosi sul suo potere di accertamento nella fattispecie, afferma di avere uno “…specifico potere di controllo e di accertamento sulle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal d.lgs. 39/2013 ed, in generale, sulla corretta applicazione della suddetta normativa”.

In particolare, l’Autorità richiama poi la disposizione di cui all’art. 16, comma 1, d.lgs. cit. e sostiene che la natura non meramente accertativa ma “costitutivo-provvedimentale” del suo potere è stata riconosciuta dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 126/2018.

Tale ricostruzione, però, secondo quanto approfondito dal Collegio, anche in relazione alle censure dei due distinti soggetti ricorrenti, non si palesa condivisibile perché le conclusioni dell’ANAC scontano un esame solo parziale dell’intero contesto normativo sopra riportato.

Dovendo escludere – per quanto finora riportato – la sussistenza di un potere di vigilanza dell’ANAC esercitabile “erga omnes” ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 39/13 cit., si rileva che, in realtà, tale norma, come detto, orienta l’attività dell’Autorità nei soli confronti delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, tra cui non rientrano, all’evidenza, né ALFA né il dr. TIZIO.

I poteri “ispettivi e di accertamento” che l’ANAC è chiamata a svolgere, sia pure nell’accezione di “accertamento” specificata dal Consiglio di Stato, sono dunque limitati, soggettivamente, alle amministrazioni pubbliche in senso lato richiamate dalla norma e, oggettivamente, al conferimento di un “incarico pubblico”.

Nuovamente emerge che l’intervento dell’ANAC è limitato nei confronti delle “pubbliche amministrazioni” e, per quanto riguarda i poteri di vigilanza e controllo, solo sull’effettiva applicazione dei commi 4 e 5 dell’art. 1, che si occupano dell’adozione di meri atti programmatici.

Per quanto riguarda il coinvolgimento di soggetti “esterni” alla p.a., opera quanto previsto dal medesimo comma 2, lett. e), secondo cui l’Autorità “…esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del comma 16-ter…,”.

E’ evidente e condivisibile, dunque, la tesi dei soggetti ricorrenti, secondo la quale l’unico ambito che il legislatore ha riconosciuto all’ANAC per intervenire nell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 39/13 cit. in relazione a “soggetti non riconducibili alla p.a.” è quello circoscritto all’adozione di pareri “facoltativi” in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni nel senso ora riportato.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it