Concessione dei Servizi cimiteriali. L’appellante ha dedotto che la sentenza di primo grado sarebbe erronea in quanto il capitolato speciale di appalto della gara sarebbe stato copiato passivamente e troppo superficialmente da quello di altre gare, senza aver effettuato alcun tipo di istruttoria e senza rendersi conto di potenziali effetti dirompenti sulla gestione del servizio.
Consiglio di Stato, Sez. V, 04/03/2025, n. 1829 respinge l’appello:
E’ infondato anche il quinto e ultimo motivo, con cui l’appellante ha dedotto che la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha respinto il primo motivo aggiunto, atteso che il capitolato speciale di appalto della gara di specie sarebbe stato copiato passivamente e troppo superficialmente da quello della gara del comune di ……….. e da quello della gara del comune di ………. (con riferimento a quest’ultimo riguardo alla tabella delle tariffe), senza aver effettuato alcun tipo di istruttoria e senza rendersi conto di potenziali effetti dirompenti sulla gestione del servizio.
La censura non coglie nel segno, atteso che, come affermato dalla sentenza appellata, i servizi oggetto della concessione sono standardizzati e tutti necessari, indipendentemente dalla dimensione del comune e dal numero dei suoi abitanti.
Ne consegue che l’amministrazione comunale può certamente utilizzare un capitolato già formulato da altri comuni con la descrizione dei servizi da effettuare, purché preveda un corrispettivo proporzionato all’effettivo volume di svolgimento e fornitura dei servizi.
Nella fattispecie in questione il comune di ……….. ha utilizzato un capitolato che già prevedeva la succitata proporzione. Ed invero, secondo l’art. 6 del capitolato speciale di appalto: “Quale corrispettivo la ditta concessionaria deve versare al Comune, per tutta la durata della concessione, un aggio pari ad una percentuale determinata in sede di gara, sugli importi che la ditta stessa incasserà in ciascun anno solare dagli utenti per lo svolgimento e la fornitura dei servizi previsti nel CSA e nel disciplinare di gara”.
Il Collegio condivide, dunque, le statuizioni del giudice di primo grado, congruamente motivate.