Una base d’asta incongrua si configura come clausola immediatamente escludente e onera l’operatore economico all’immediata impugnazione?
Tar Sicilia, Catania, 24 novembre 2017, n. 2733 risponde affermativamente e non conviene con la posizione della stazione appaltante, la quale ha sostenuto che la ricorrente sarebbe priva di legittimazione per non aver partecipato alla gara.
“L’eccezione risulta infondata, alla stregua del condivisibile principio giurisprudenziale secondo il quale l’illegittimità di regole inidonee a consentire una corretta e concorrenziale offerta economica incide direttamente sulla formulazione dell’offerta, impedendone la corretta e consapevole elaborazione, sicché non sussiste l’onere di partecipazione alla procedura di colui che intenda contestarle, in quanto le ritiene tali da impedirgli l’utile presentazione dell’offerta e, dunque, sostanzialmente impeditive della sua partecipazione alla gara.
Secondo la giurisprudenza (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato sez. IV 11 ottobre 2016 n. 4180), devono considerarsi “immediatamente escludenti” (anche) clausole non afferenti ai requisiti soggettivi, ma attinenti alla formulazione dell’offerta, sia sul piano tecnico che economico laddove esse rendano (realmente) impossibile la presentazione di una offerta; disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (cfr. Cons. Stato sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980); condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2011 n. 6135).
Nel merito, il ricorso introduttivo risulta fondato.
Ai fini dell’accoglimento risulta, infatti, assorbente l’esame dei motivi di ricorso con i quali è stata contestata l’inadeguatezza dei prezzi posti a base di gara e la carenza di motivazione in ordine alla scelta delle caratteristiche tecniche dei bagni previste nel capitolato speciale allegato alla determina a contrarre, tutte questioni puntualmente argomentate dalla ricorrente ma sulle quali l’Amministrazione nelle proprie difese non ha offerto argomenti contrari, limitandosi, in sede di ottemperanza all’ordinanza istruttoria di questa Sezione, a riepilogare le decisioni assunte circa le caratteristiche tecniche contenute nel capitolato speciale di appalto.
La ricorrente, sulle questioni sollevate con il ricorso introduttivo, ha offerto un consistente principio di prova depositando uno studio eseguito dall’Università di Catania dal quale si evince con chiarezza l’incongruità del costo stimato per la fornitura”.