in

L’avvalimento non può essere considerato ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici!

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 01/ 03/2021, n. 444

Nell’accogliere il ricorso della seconda classificata, il Tar Calabria stabilisce come sia illegittimo considerare i servizi analoghi svolti da una delle società ausiliarie ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico.

Tar Calabria Catanzaro, Sez. I, 01/ 03/2021, n. 444 si colloca in un quadro di giurisprudenza che può dirsi consolidato:

l) è invece fondato il primo dei motivi aggiunti, con cui si deduce che l’amministrazione ha illegittimamente considerato i servizi analoghi svolti da una delle società ausiliarie non solo per ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione alla procedura, ma anche ai fini dell’attribuzione del punteggio con riferimento all’offerta tecnica;

– l1) ed infatti, l’avvalimento è un istituto utilizzabile esclusivamente per accedere alla gara, non anche per conseguire un punteggio più elevato per l’offerta tecnica (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2020, n. 1916; Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2020, n. 4785);

– l2) se così è, il consorzio resistente non avrebbe potuto prendere in considerazione, come invece ha fatto, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica proposta dallo xxxx, i servizi analoghi prestati dalle imprese ausiliarie….

Il ricorso viene accolto ed i provvedimenti impugnati annullati.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).