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Avvalimento: ausiliaria e Durc negativo

Se l’impresa ausiliaria ha un Durc negativo il concorrente ausiliato deve essere escluso dalla gara?

Chiaramente si, dice il Tar Sardegna, Cagliari, Sez. I, 04 dicembre 2017, n. 763.

“È evidente, infatti, come l’esistenza di un rilevante debito (pari, come minimo, a oltre 160.000 euro: vedi supra) in capo all’ausiliaria Sacramati nei confronti dell’INPS, per omesso versamento di contributi previdenziali, dovesse comportare l’esclusione dalla gara della Pinco Pallino, la quale aveva dichiarato nella propria offerta di avvalersi della stessa Panco Pallone ai fini dell’esecuzione dell’appalto: ciò discende inequivocamente all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, a mente del quale “un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali … costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)”; è, infatti, condivisibile il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui i requisiti soggettivi di partecipazione devono essere -non solo posseduti al momento della presentazione della domanda, ma anche- conservati per tutta la durata della procedura selettiva (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 29 febbraio 2016, n. 5), per cui non assume alcun rilievo il fatto che i D.U.R.C. irregolari versati in giudizio dalla controinteressata rechino una data successiva (il primo, peraltro, di sole due settimane) rispetto a quella di presentazione della domanda di partecipazione.

E neppure la seconda censura, laddove Pinco Pallino evidenza che il D.U.R.C. irregolare di Panco Pallone è stato da quest’ultima impugnato innanzi al Tribunale civile di Roma in data 7 luglio 2017, per cui esso non potrebbe considerarsi “definitivamente accertato” nei termini richiesti dal citato art. 80 del d.lgs. n.50/2016: al riguardo -premesso che la regola generale è che la stazione appaltante deve attenersi a quanto risulta dal D.U.R.C., in quanto documento con valore certificativo rilasciato da apposito soggetto pubblico (l’INPS), questo per evidenti ragioni di celere e oggettivo svolgimento della procedura di gara- il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale (si veda, da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. II, 27 aprile 2017, n. 4939) secondo cui l’impugnazione di un D.U.R.C. negativo può rendere il debito previdenziale “non definitivamente accertato” solo laddove sia proposta tempestivamente e in modo “non evidentemente pretestuoso”; presupposti, questi, che non è dato riscontrare nel caso ora in esame, ove il ricorso innanzi al Tribunale civile di Roma è stato proposto in data 7 luglio 2017 -dunque quando il termine di presentazione delle offerte era ampiamente scaduto (in data 7 novembre 2016)- e che lo stesso ricorso è stato poi respinto dal Tribunale capitolino con provvedimento del 2 agosto 2017 a definitiva conferma dell’esistenza dei debiti previdenziali certificati nel D.U.R.C. stesso“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it