Nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica è da ritenersi legittima l’attribuzione di punteggio in assenza di ribasso sulla base d’asta? Ovvero: è legittima la formula inversamente proporzionale?
Il giudice continua a mangiarsi la coda…(cfr. questo articolo)
Ecco le (contraddittorie) risposte fornite dal Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 23 aprile 2018, n. 131.
PRIMO QUESITO
“Invero, non è assolutamente in discussione la possibilità di presentare offerte economiche prive di ribasso, ma solo le conseguenze che la Commissione ne ha fatto derivare in termini di punteggio, rectius l’uso che ha fatto in concreto della formula prevista dal disciplinare per l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche.
Vero è, infatti, che, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa (e, di fatto, posto illegittimamente in essere dalla competente Commissione), la formula matematica prevista dal disciplinare per l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche non vive assolutamente di vita propria, ma va necessariamente letta e applicata alla luce del complessivo impianto di gara e delle regole per il suo svolgimento dettate dal bando e dal disciplinare, essendo mero strumento per il corretto e oggettivo calcolo di punteggi che proprio nel rispetto di tali regole vanno attributi.
Ne deriva, quale logica conseguenza, che la formula va utilizzata per valorizzare, in termini di punteggio, quelle sole offerte che la legge di gara ha stabilito, a chiare lettere, che debbano essere valorizzate.
Nel caso di specie, non v’è dubbio che la stazione appaltante intendesse attribuire un punteggio utile, fino ad un massimo di 5 punti, alle sole offerte economiche in ribasso rispetto al costo del pasto a base di gara.
Un tanto si evince, infatti, agevolmente dalla piana lettura dell’art. 21.2 del disciplinare, laddove è espressamente previsto che l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche avviene sulla base del “ribasso sul costo del pasto a base di gara pari a 4,40 (iva esclusa)”.
Orbene, a fronte di tanta chiarezza, pare evidente che la formula dovesse venire utilizzata per calcolare il punteggio da attribuire a quelle sole offerte il cui prezzo era ictu oculi inferiore a quello a base di gara.
Così non è, però, avvenuto.
La Commissione ha obliterato, infatti, del tutto la circostanza che l’elemento da apprezzare in termini di punteggio era il “ribasso”(nel senso pacifico di prezzo ribassato) e ha illegittimamente utilizzato la formula a prescindere da tale pre-requisito essenziale, con l’aberrante risultato di valorizzare illegittimamente anche l’offerta economica di chi, come la controinteressata, aveva offerto un prezzo pari a quello posto a base di gara, ritenendo, evidentemente, di essere competitiva esclusivamente sugli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, ove, in effetti, è riuscita a conseguire il migliore punteggio.
E’, dunque, evidente su quale segmento procedimentale è stata perpetrata l’illegittimità denunciata e soprattutto in che cosa essa si è sostanziata. Il che appalesa, al contempo, anche la capziosità delle tesi difensive della controinteressata. Non era necessario, infatti, cambiare la formula o sostituire il prezzo col ribasso percentuale, né, tanto meno, impugnarla. Molto più banalmente la formula prevista dal disciplinare doveva essere semplicemente applicata in maniera corretta, tenendo conto che l’elemento meritevole di punteggio era solamente il ribasso sul prezzo a base di gara. Sicché, in assenza di ribasso, non era nemmeno necessario sforzarsi di calcolare alcun punteggio e dovevano essere attribuiti de plano“0” (zero) punti.
La fondatezza della censura ora scrutinata è, dunque, di per sé idonea a portare all’accoglimento del ricorso principale”.
Ehmmm… E se fosse stato offerto un ribasso di 0,00001€? Il ragionamento del TAR crollerebbe come un castello di sabbia. Il punto è: o la formula è legittima o è illegittima. Punto! Non si può, si vuol dire, ancorare la decisione “al senno di poi”…
Ed il TAR si contraddice con la risposta al secondo quesito, ritenendola legittima!
SECONDO QUESITO
“la formula per l’attribuzione dei punteggi dell’offerta economica, per come strutturata, pare, anzi, idonea a mantenere inalterata l’incidenza ponderale rispettivamente del punteggio dell’offerta tecnica e di quello dell’offerta economica sul punteggio complessivo, idoneo a decretare l’offerta maggiormente vantaggiosa, nel rispetto di una scelta ampiamente discrezionale della stazione appaltante e, come tale, insindacabile se non per illogicità e/o irragionevolezza manifesta.
Vizi questi che non si ravvisano, però, assolutamente sussistere nel caso di specie, dato che la particolarità del servizio in questione (servizio di ristorazione scolastica e somministrazione di pasti ai giovanissimi utenti del servizio di doposcuola e del Punto verde del Comune di Sacile) pare di per sé un ottimo e ragionevolissimo motivo per scegliere il contraente pressoché esclusivamente in base al livello qualitativo del servizio offerto, peraltro coerentemente col disposto di cui all’art. 95, comma 10-bis del d.lgs. n. 50/2016, inserito dall’art. 60, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che prevede, per l’appunto, “la stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/ prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento” e, in ogni caso, col comma 3, lett. a), del medesimo articolo che – si rammenta – impone alle stazioni appaltanti di aggiudicare “esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” i contratti del tipo di quello oggetto di giudizio”.
UPDATE
Sentenza riformata: cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 novembre 2018, n. 6639