La lex specialis di gara non ha richiesto l’iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. per un’attività “identica” a quella oggetto dell’appalto medesimo, ma, piuttosto, un’ “attività inerente all’oggetto dell’appalto”.
La ricorrente sostiene l’illegittimità dell’ammissione alla gara della controinteressata, stante l’estraneità dell’oggetto sociale indicato nella visura camerale di quest’ultima (rispetto all’oggetto della procedura).
Tar Puglia Lecce, Sez. III, 09/12/2024, n. 1340 respinge il ricorso:
In proposito, secondo condivisibile orientamento espresso dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza 529/2023), è illegittima l’esclusione dalla gara del concorrente che, pur non iscritto al registro della Camera di Commercio per una attività coincidente con l’oggetto del contratto, abbia dimostrato di operare nel settore economico nel quale rientra l’appalto e di possedere gli altri requisiti di selezione della capacità tecnica e professionale richiesti dal bando. Ciò perché la funzione dell’iscrizione camerale non è verificare la capacità tecnico professionale dei concorrenti, ma accertarne l’idoneità professionale, in modo da consentire la partecipazione alla gara ai soli operatori economici forniti di competenze coerenti con le prestazioni oggetto dell’appalto (in tal senso Consiglio di Stato, 8 novembre 2017, n. 5170; sez. V, 25 luglio 2019, n. 5257).
Di conseguenza, la coerenza tra le attività indicate nell’iscrizione alla Camera di Commercio e quelle da affidare tramite la procedura impone esclusivamente una valutazione complessiva di compatibilità in senso lato, e non può, invece, essere intesa nel senso di «una perfetta e assoluta sovrapponibilità», in modo da ammettere alla gara i soli operatori che dimostrino di svolgere attività «pienamente speculare, se non identica, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidarsi» (cfr. Consiglio di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170, 10 novembre 2017, n. 5182; V, 7 febbraio 2018, n. 796; 15 novembre 2019, n. 7846).
Inoltre, il giudizio di inerenza è rimesso alla valutazione discrezionale delle Stazioni Appaltanti ed è sindacabile per tale ragione entro i ristretti limiti di sindacabilità dei giudizi connotati da discrezionalità tecnica, ovvero solo in caso di manifesta erroneità, illogicità e/o irragionevolezza del giudizio.