L’attività di autoriparazione deve espressamente risultare dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. Questo il principio affermato dal Tar Sardegna.
Pertanto, per la dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica richiesta per le attività di autoriparazione non è sufficiente l’indicazione nell’oggetto sociale delle “attività di revisione per camion, auto e moto” o “servizi di manutenzione e di assistenza tecnica, ivi compresa la revisione periodica di autoveicoli e motoveicoli in genere”.
La ricorrente, terza classificata, impugna la decisione della stazione appaltante di non aggiudicare la gara in quanto nessuna delle offerenti era in possesso dell’autorizzazione necessaria per lo svolgimento del servizio da affidare ( servizio di autoriparazione).
La stazione appaltante aveva infatti disposto l’annullamento dell’aggiudicazione alla prima migliore offerta e la sua esclusione, nonché l’esclusione della seconda classificata e della terza classificata ( la ricorrente), per assenza dell’autorizzazione necessaria allo svolgimento dell’attività di autoriparazione degli automezzi.
Tar Sardegna, Sez. I, 10/ 01/ 2020, n.16 respinge il ricorso.
Come riferito in fatto, l’esclusione si basa sulla mancanza di un requisito di capacità tecnica e professionale, rappresentato dall’autorizzazione a svolgere l’attività di autoriparazione dei veicoli che costituisce l’oggetto del contratto in gara.
Secondo la ricorrente, per la dimostrazione del possesso del requisito dell’idoneità tecnica richiesta per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell’appalto sarebbe sufficiente l’indicazione nell’oggetto sociale delle attività oggetto di affidamento (come risulta dalle visure camerali: la XXX ha per oggetto “l’attività di revisione per camion, auto e moto”; la YYY ha per oggetto “servizi di manutenzione e di assistenza tecnica, ivi compresa la revisione periodica di autoveicoli e motoveicoli in genere”).
Il motivo non è fondato.
L’indicazione dell’attività tra quelle consentite dall’oggetto sociale non è sufficiente, nel caso di specie, a dimostrare il possesso del requisito speciale richiesto per lo svolgimento del servizio oggetto della gara. L’attività di autoriparazione (la quale comprende, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le attività di meccatronica, di carrozzeria e di gommista) è soggetta, infatti, alle norme speciali di cui all’art. 1 della legge n. 122 del 1992 cit. (che riguarda la disciplina generale dell’attività di autoriparazione) e all’art. 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 (in particolare il comma 2, secondo cui «Le imprese [che intendono svolgere l’attività di autoriparazione] […] presentano, per ogni unità locale, la denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di iscrizione, all’ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all’iscrizione provvisoria della impresa entro il termine di dieci giorni e all’iscrizione definitiva, previa verifica d’ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia»).
Pertanto, come emerge dalla piana lettura delle disposizioni citate, dal certificato di iscrizione dell’impresa alla camera di commercio deve risultare la specifica iscrizione anche per l’attività di autoriparazione dei veicoli.
Nel caso di specie, nessuna delle imprese consorziate (come risulta dall’esame delle visure camerali in atti) è in possesso della predetta iscrizione.
Pertanto, la stazione appaltante ha operato correttamente.
Il ricorso è respinto. La gara risulta non aggiudicata.