L’appellante ripropone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016 per contrasto con l’art. 3 e con l’art. 41 della Costituzione, poiché, lasciando alla discrezionalità delle stazioni appaltanti di consentire o meno la revisione prezzi in corso di esecuzione, si sarebbe generata una situazione di svantaggio ingiustificata per gli aggiudicatari nel periodo compreso tra il 2016 (data di entrata in vigore del previgente Codice dei contratti pubblici) e il 2022 (data di entrata in vigore dell’art. 29 del d.l. n. 4 del 2022, seguito dall’art. 60 del d.lgs. n. 36 del 2023).
Tale situazione di incertezza e di diseguaglianza tra operatori economici sarebbe contraria anche all’art. 41 della Costituzione in tema di libertà dell’iniziativa economica poiché pone l’imprenditore in una posizione di netto svantaggio rispetto all’amministrazione ed ai competitors, con un rischio anche per la collettività consistente nell’esecuzione di prestazioni di scarso livello per evitare di sopportare perdite ingenti.
Secondo Cons. Stato, V, 18 novembre 2024, n. 9212 “La questione di legittimità costituzionale così come posta dall’appellante, in riferimento all’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016, non merita di essere sottoposta all’esame della Corte Costituzionale, dato che attiene allo spazio di discrezionalità del legislatore, riguardo alla disciplina delle modifiche contrattuali che il Codice previgente conteneva, in termini di piena compatibilità, come detto, col diritto euro-unitario di tutela della concorrenza, nonché di coerenza con la finalità di contenimento della spesa pubblica.
D’altronde, anche nel caso della mancata previsione di clausole di revisione dei prezzi, e con specifico riguardo alle sopravvenienze straordinarie e imprevedibili, che comportino aumenti esorbitanti dei costi, l’operatore economico non è sprovvisto di tutela giurisdizionale, potendo esperire il rimedio civilistico dell’art. 1467 cod. civ. Quanto alla possibile contrarietà all’interesse pubblico dell’interruzione delle forniture in corso di rapporto che ne seguirebbe, la relativa valutazione non potrebbe che essere rimessa all’amministrazione appaltante, cui lo stesso art. 1467 cod. civ. consente di evitarla “offrendo di modificare equamente le condizioni del rapporto” (comma 3)”.