È ancora possibile riservare a cooperative di tipo b la partecipazione a gare relative a servizi pubblici?
La risposta chiaramente affermativa arriva con la sentenza Tar Toscana, Firenze, Sez. I, 10 novembre 2017, n. 1371, ove si legge che:
“l’art. 112, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 fa salva la normativa in materia di cooperative sociali e, inoltre, consente la riserva di partecipazione alla gara a favore di esse; d’altro canto la richiamata normativa speciale consente la predeterminazione di particolari criteri di valutazione delle offerte nei casi di affidamento di servizi a cooperative sociali.
Invero, l’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991 ammette la stipula di convenzioni per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro alle persone svantaggiate; tale norma è richiamata dall’art. 12, comma 7, della L.R. n. 87/1997, il quale ammette a favore delle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. b, della legge n. 381/1991 (operanti attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate) convenzioni in deroga alla disciplina dei contratti pubblici per i servizi diversi dai socio sanitari ed educativi. Tale possibilità di deroga può tradursi in un motivato affidamento diretto oppure nel previo espletamento di una selezione tra cooperative, basata sui particolari criteri valutativi di cui all’art. 12, comma 8, della citata L.R. (“progetto di inserimento lavorativo, merito tecnico organizzativo, valore dell’apporto dei soci volontari”). La stazione appaltante è legittimata a specificare i suddetti criteri ricorrendo ai parametri di attribuzione del punteggio stabiliti dal Consiglio regionale, sussumibili nell’ambito dei più ampi criteri previsti dal sopra citato art. 12 comma 8 (che per l’appunto rinvia alla direttiva regionale di cui al comma 4) per l’affidamento di servizi come quelli oggetto della procedura selettiva de qua.
Per effetto delle suddette disposizioni legislative, nel caso di specie rileva la deliberazione del consiglio regionale n. 335 del 10.11.1998, la quale introduce i parametri di valutazione del merito tecnico organizzativo e di qualità del progetto e del servizio utilizzati dalla stazione appaltante nella vicenda in esame.
Il Collegio ritiene che il servizio di spazzamento e pulizia oggetto dell’appalto in questione rientra tra i servizi di cui all’art. 5 della legge n. 381/1991 ed all’art. 12, comma 7, della L.R. n. 87/1997, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il citato art. 5 e le successive disposizioni legislative che ad esso fanno riferimento non circoscrivono la riserva di partecipazione ai soli servizi strumentali della pubblica amministrazione, cioè erogati a quest’ultima e riferibili ad esigenze interne, strumentali della stessa, ma consentono tale riserva anche in relazione ai servizi pubblici locali, destinati al soddisfacimento diretto della collettività, quale il servizio di spazzamento e pulizia delle strade pubbliche, e cioè anche in caso di servizi non definibili come strumentali all’Amministrazione (TAR Campania, Salerno, I, 28.7.2011, n. 1429; TAR Lazio, Roma, II bis, 30.7.2014, n. 8325). Infatti, l’ampia formulazione letterale della norma non consente la limitazione a particolari servizi“.