Anche il TAR Milano la pensa come noi, cfr. questo articolo.
“Il comma 14-bis del precitato articolo 95 D.Lgs. n. 50/2016 per come formulato, limita il divieto di prevedere un punteggio premiale per l’offerta di prestazioni aggiuntive da rendere gratuitamente agli appalti di lavori (cfr., T.A.R. Veneto, Sez. I, sentenza n. 105/2018). La disposizione parla testualmente di “opere aggiuntive” e di “progetto esecutivo a base d’asta”: elementi questi incompatibili con la struttura di un appalto di servizi quale quello oggetto di causa“.
Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 12 giugno 2019, n. 1327