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Ancora sull’avvalimento in caso di appalti riservati a cooperative sociali

Tar Piemonte, Torino, sez. I, 6 giugno 2018, n. 705

In caso di appalti riservati a cooperative sociali ex. art. 112 del Codice dei contratti, è ammissibile l’istituto dell’avvalimento con un soggetto giuridico che cooperativa sociale non è?

Il Tar Piemonte, Torino, sez. I, 6 giugno 2018, n. 705 conviene con il Tar campano qui commentato e risponde in modo affermativo. Rimane non analizzato il nostro “ma” di cui alla fine del precedente articolo linkato, poiché i requisiti prestati nel caso di specie non concernevano i requisiti di capacità tecnica e le cd. esperienze pertinenti. In questo caso, dunque, la sentenza pare corretta.

“il disciplinare di gara non poneva limitazioni soggettive alla facoltà di avvalimento, né prescriveva che l’impresa ausiliaria fosse anch’essa una cooperativa sociale, come vorrebbe la ricorrente;

che siffatta limitazione non potrebbe trarsi in via interpretativa dalla legge, poiché l’art. 112 del d.lgs. n. 50 del 2016, nel recepire la previsione innovativa dell’art. 20 della direttiva 2014/24/UE, ha soltanto stabilito che “Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati”;

che la pretesa limitazione alla facoltà di avvalimento, oltre a non essere contemplata espressamente dall’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, neppure risponderebbe alla ratio che ha ispirato la disciplina degli appalti riservati, dal momento che l’impiego (obbligatorio) di lavoratori svantaggiati nell’esecuzione del servizio è del tutto compatibile con l’utilizzo, ai fini della qualificazione alla gara, di certificazioni e requisiti posseduti da una società di capitali ordinaria.

 

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it