T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 02 dicembre 2024 si accoda alle recenti pronunce sul punto (cfr. questo articolo), ed annulla un provvedimento di esclusione fondato sulla circostanza per la quale la concorrente non aveva provveduto al pagamento del contributo di gara (c.d. “contributo ANAC”) entro la scadenza del termine per presentare l’offerta.
Il Collegio ritiene che, “anche in forza degli atti adottati dalla stessa ANAC, possa affermarsi che il mancato pagamento del contributo è sanabile mediante soccorso istruttorio. L’inammissibilità dell’offerta consegue al mancato versamento dello stesso nei termini indicati nel soccorso istruttorio dalla Stazione appaltante“.
La “stessa ANAC” è però confusa sul punto.
Nella relazione illustrativa al bando tipo sosteneva infatti che “al fine di evitare possibili interferenze con il principio di cui all’articolo 10 del codice” – (principio di tassatività delle cause di esclusione) – “si è scelto di considerare il pagamento del contributo in esame quale condizione di ammissibilità dell’offerta, nel senso che la mancata presenza della prova del pagamento del contributo non consente di valutare l’offerta. Siffatta opzione è aderente alla previsione di cui all’articolo 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e, altresì, risulta coerente con gli ultimi arresti della giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, 03/02/2023, n. 1175)”, pronuncia quest’ultima favorevole al pagamento tardivo.
Nelle FAQ sul bando tipo, epperò, sostiene che “Relativamente al contributo ANAC il soccorso istruttorio può infatti essere utilizzato per integrare la domanda con la produzione di atti o documenti attestanti fatti già avvenuti al momento della scadenza per la sua presentazione, risultando altrimenti non rispettata la scadenza medesima“.
Ed infatti l’ANAC, nei propri pareri di precontenzioso, continua a sostenere la necessaria esclusione degli offerenti che non abbiano tempestivamente assolto all’onere contributivo.
A quando la “resa” dell’Anac sul punto?