Se in caso di affidamento diretto infra € 40.000 la RDO richiama l’art. 95 in ordine all’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ciò comporta la procedimentalizzazione della selezione e l’autovincolo ad una procedura negoziata?
Si! Cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 26 febbraio 2018, n. 531!
“La ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 36 e 95 del d.lgs. n. 50/2016, nonché del principio di segretezza delle offerte, asserendo che lo sconto di € 2.300,00 contenuto nella lettera accompagnatoria di presentazione dell’offerta della Alfa Viaggi avrebbe reso conoscibile un elemento dell’offerta economica prima dell’attribuzione del punteggio tecnico.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito, atteso che la procedura in oggetto risulta essere di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ed in particolare di valore inferiore ad € 40.000,00, e quindi, potendo essere aggiudicata anche in via diretta, non si applicherebbero i principi della gara aperta.
Il ricorso è fondato.
Come risulta dalla documentazione versata in atti, la stazione appaltante, per l’affidamento del servizio di specie, si è determinata ad indire una gara a cinque inviti, adottando come criterio di aggiudicazione quello ordinario dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016.
La scelta di tale criterio di aggiudicazione comporta, dunque, l’assoggettamento della procedura concorsuale al principio di segretezza delle offerte.
Ed invero, come si evince dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa: “il principio che impone la segretezza delle offerte (a tutela dell’imparzialità delle operazioni di gara e della par condicio dei concorrenti) implica che — nei casi in cui la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica — le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche, a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative, che resterebbero irrimediabilmente compromesse e inquinate da un’anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2017, n. 1530).
Nella fattispecie in questione, la presentazione dell’offerta della controinteressata è avvenuta in un unico plico, senza alcuna separazione tra offerta tecnica ed economica, plico in cui era, peraltro, contenuta una lettera accompagnatoria che esplicitava uno sconto di € 2.300,00.
E’ stato, dunque, di certo reso conoscibile un elemento dell’offerta economica prima dell’attribuzione del punteggio tecnico, in violazione del succitato principio di segretezza delle offerte“.