Commissione giudicatrice e deleghe operative: la Commissione è legittimata a delegare attività istruttorie ed a farsi coadiuvare nell’espletamento delle attività valutative?
Ecco la risposta del Tar. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 13 febbraio 2018, n. 35:
“La dedotta violazione non sussiste, posto che – come riconosciuto anche dalla ATI ricorrente – la delega ha riguardato la sola attività istruttoria, mentre l’attività valutativa delle offerte è stata svolta collegialmente.
Invero, questo Tribunale (con sentenza n. 222/2017) ha già avuto modo di spiegare che «di per sé non è illegittimo che la Commissione di gara si faccia coadiuvare nell’espletamento delle attività valutative che le competono da soggetti esterni, a condizione che tali soggetti esterni si limitino a compiti di mero supporto e che l’esito finale dell’attività valutativa sia integralmente ascrivibile alla Commissione giudicatrice medesima (cfr., C.d.S., Sez. III^, sentenze n. 303/2015 e n. 4430/2015)». Sicché, se è legittimo delegare in tutto o in parte l’attività istruttoria a un soggetto esterno alla Commissione di gara, a maggior ragione è legittimo delegarla ad un componente della stessa (cfr., T.R.G.A. Trento, sentenza n. 214/2017)”.